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Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, la Corte dichiara inammissibile il ricorso


Pubblicato il: 4/2/2021

Nel procedimento Casagrande Stucchi Maria è stata rappresentata dagli Avv.ti Andrea Sgueglia e Ugo Sgueglia.

La Corte d'Appello di Roma ha respinto l'appello proposto dal Ministero degli Affari Esteri avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva accolto il ricorso di Maria Casagrande Stucchi ed aveva dichiarato il diritto della ricorrente a percepire, dopo il collocamento a riposo, il trattamento di quiescenza e previdenza calcolato sulla base dell'intera anzianità di servizio maturata a far tempo dal 10luglio 1982. 

La Corte territoriale ha premesso che l'appellata dalla data sopra indicata aveva prestato servizio, senza soluzione di continuità, sulla base di contratti regolati dalla legge locale sino a quando aveva ottenuto, a decorrere dal 10gennaio 1996, la conversione del rapporto ai sensi dell'art. 4 della legge n. 462/1980, con conseguente assoggettamento del rapporto medesimo alla legge italiana ed alla disciplina dettata dal d.P.R. n. 18/1967. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Ministero degli Affari Esteri sulla base di quattro motivi, ai quali Maria Casagrande Stucchi ha resistito con controricorso, illustrato da memoria. 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali del 15% ed agli accessori di legge.