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Pisci Sebastiano vince in Cassazione nel contenzioso contro Talea S.r.l. in Liquidazione


Pubblicato il: 1/15/2021

Talea S.r.l. è stata rappresentata dall'Avv. Maurizio Cecconi Pisci Sebastiano è stato rappresentato dall'Avv. Giuseppe Berretta

Con ricorso al Tribunale di Catania del 3.12.09, Sebastiano Pisci, dipendente della società Articolo 21 SPA (poi Talea s.r.I.) dal 16 giugno 2004, come impiegato di primo livello con funzioni di responsabile dello sviluppo presso le filiali Sicilia e Calabria, esponeva che dal 1.1.07 gli era stata affidata la responsabilità dell'Area Nord con il riconoscimento di una retribuzione annua lorda di €.38.000,00. Nel gennaio 2008 l'amministratore delegato gli aveva riconosciuto un aumento di  €40.000, oltre all'importo di €.8.000 all'anno per rimborso spese. In data 3 ottobre 2008 gli veniva affidato il compito di costituire una nuova divisione denominata "Industria" finalizzata all'espansione dell'attività della società, sulla base di un progetto predisposto dallo stesso ricorrente. In data 25 febbraio 2009 la società gli comunicava l'impossibilità di proseguire questo progetto e gli proponeva di svolgere mansioni dl 'key account manager' per la Sicilia, con conseguente modifica in peius della retribuzione. Il ricorrente si dichiarava disponibile alla temporanea adibizione a mansioni inferiori pretendendo tuttavia, il mantenimento delle condizioni economiche precedenti. La società procedeva al licenziamento con lettera 27.3.09, comunicando l'intervenuta decisione di sopprimere la divisione Industria con conseguente soppressione della sua posizione lavorativa. Il Pisci contestava la legittimità del licenziamento per l'insussistenza del giustificato motivo oggettivo e violazione dell'obbligo di repechage, atteso che la società aveva pubblicato annunci di ricerca di personale con posizione professionale compatibile con quella del ricorrente. Resisteva la società precisando che la scelta non era stata determinata da una crisi della società ma piuttosto da scelte imprenditoriali di strategia aziendale, insindacabili; che il posto di lavoro del Pisci era stato effettivamente soppresso e che la società aveva offerto al lavoratore altro posto di lavoro, sia pure di inferiore inquadramento, ma con mantenimento della retribuzione precedente.

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito l'incidentale. Condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in €.200,00 per esborsi, €.5.250,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a