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Il Consiglio di Stato dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse l’appello principale e quello incidentale.


Pubblicato il: 4/12/2021

Nel procedimento ACEA s.p.a è stata rappresentata dallo studio legale Chiomenti, mentre SO.CO.MI. s.r.l. è stata rappresentata dall'avvocato Lorenzo Grisostomi Travaglini.

ACEA s.p.a., in proprio e quale mandataria di ACEA ATO 2 s.p.a., ha interposto appello nei confronti della sentenza 12 febbraio 2020, n. 1938 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. II ter, che ha accolto il ricorso esperito dalla SO.CO.MI. s.r.l. avverso il provvedimento disponente la sua esclusione dalla “procedura ristretta fra operatori iscritti ad un sistema di qualificazione per l’affidamento dei lavori di manutenzione edile e civile degli impianti del ciclo idrico integrato (4 lotti omogenei)”, dichiarandolo inammissibile nella parte in cui impugna il provvedimento di aggiudicazione del lotto n. 2 in favore di altro operatore. La controversia concerne la procedura indetta da ACEA con lettera di invito in data 25 marzo 2019 per l’affidamento di un accordo quadro, tramite la piattaforma di e-procurement.

L’esclusione della SO.CO.MI. s.r.l. è dipesa dal fatto che il seggio di gara ha ravvisato, nelle operazioni di apertura delle offerte, alcuni indizi di potenziale collegamento sostanziale nella documentazione amministrativa presentata dalla Reco Appalti s.r.l. e dalla SO.CO.MI s.p.a., avendo entrambi gli operatori utilizzato erroneamente il “Modello requisiti generali e speciali-subappaltatore”, evidenziandosi una coincidenza dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del d.lgs. n. 50 del 2016 indicati dai due concorrenti, nonché la provenienza dal medesimo indirizzo IP di talune operazioni compiute in fase di caricamento dei documenti relativi all’offerta; di qui i provvedimenti del 15 luglio 2019 disponenti l’esclusione dei predetti operatori.

Con il ricorso in primo grado la società SO.CO.MI. ha dedotto l’illegittimità dell’esclusione e della successiva aggiudicazione del lotto n. 2 contestando gli indizi del collegamento sostanziale, ed in particolare il difetto di motivazione in ordine all’esistenza di un unico centro di interessi, nonché la violazione dell’art. 80, comma 5, lett. m), del d.lgs. n. 50 del 2016.

La sentenza appellata ha accolto il ricorso nell’assunto che «gli elementi posti dalla S.A. a supporto della valutazione circa la sussistenza di un centro unico decisionale non siano convincenti in quanto non idonei a provare l’esistenza di una alterazione della concorrenza o dei principi di segretezza delle offerte. Si tratta infatti di elementi estrinseci rispetto alla definizione del contenuto delle offerte»; ha conseguentemente annullato il provvedimento di esclusione della SO.CO.MI., dichiarando inammissibile l’impugnazione dell’aggiudicazione in favore di altro operatore.

Con il ricorso in appello la ACEA ATO 2 s.p.a. ha dedotto l’erroneità della sentenza di primo grado nell’assunto della sussistenza di una pluralità di indizi (gravi, precisi e concordanti) del collegamento sostanziale tra la Reco Appalti e la SO.CO.MI., non apprezzati dal primo giudice, che è dunque incorso nel vizio motivazionale, oltre che nella falsa applicazione dell’art. 80, comma 5, lett. m), del d.lgs. n. 50 del 2016.

Si è costituita in resistenza la SO.CO.MI. s.r.l. chiedendo la reiezione del ricorso in appello ed esperendo appello incidentale nei confronti delle statuizioni di primo grado di parziale inammissibilità del ricorso introduttivo. All’udienza pubblica del 25 marzo 2021 la causa è stata trattenuta in decisione. Occorre considerare che con separati atti rispettivamente in data 10 novembre e 25 novembre 2020 la SO.CO.MI. s.r.l. ed ACEA s.p.a. ed ACEA ATO 2 s.p.a. hanno chiesto la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse dell’appello principale e di quello incidentale, avendo le parti raggiunto una definizione stragiudiziale della controversia, a spese compensate.

Non resta al Collegio che prendere atto di quanto sopra, con conseguente declaratoria di improcedibilità dell’appello principale e di quello incidentale. Le spese di giudizio, secondo quanto concordato tra le parti, possono essere compensate.