Rai S.p.A. vince in Cassazione nel contenzioso contro Franchi Adele
Pubblicato il: 1/19/2021
Rai S.p.A. è stata rappresentata dall'Avv.to Giuseppe Consolo Franchi Adele è stata rappresentata dall'Avv.to Sara D'onofrio
Adele Franchi ha adito il giudice del lavoro chiedendo, previa declaratoria della nullità del termine apposto a vari contratti stipulati nel periodo 1985/2003 con RAI Radiotelevisione italiana s.p.a., accertarsi la esistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato e la condanna della società alla relativa ricostituzione oltre che al pagamento delle retribuzioni maturate tra la data di scadenza dell'ultimo contratto fino all' effettivo ripristino o reintegrazione nel rapporto medesimo. Il Tribunale ha respinto la domanda. La Corte di appello di Roma, con sentenza n. 3696/2007, in riforma della decisione di primo grado ed in parziale accoglimento dell'appello della Franchi, ha dichiarato la nullità dei contratti a termine intercorsi con la RAI Radiotelevisione italiana s.p.a. nel periodo compreso tra il 16.10.1985 e il 3.7.1996, la esistenza, per l'effetto, di un unico rapporto a tempo indeterminato avente decorrenza dal 16.10.1985 al 3.7.1996; ha confermato il rigetto della domanda di accertamento della nullità del termine apposto ai contratti stipulati nel periodo successivo rilevando l'effetto novativo del rapporto a tempo indeterminato connesso alla loro legittima stipulazione. La Corte di cassazione, pronunziando sul ricorso principale della Franchi e su quello incidentale di RAI Radiotelevisione italiana s.p.a., respinto quest'ultimo, in accoglimento dell'impugnazione della lavoratrice, ha cassato con rinvio la decisione di secondo grado, ritenendo il difetto di Corte di Cassazione - copia non ufficiale motivazione in relazione all'effetto novativo connesso alla stipula dei contratti a termine nel periodo successivo al luglio 1996. La Corte di appello di Roma, quale giudice del rinvio, ha dichiarato la esistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 16.10.1985 e la sua giuridica prosecuzione e ordinato alla RAI Radiotelevisione italiana s.p.a. la riammissione in servizio della ricorrente con inquadramento di programmista regista del III livello del CCNL e diritto alla relativa retribuzione; ha condannato la società a corrispondere alla lavoratrice l'indennizzo nella misura di 12 mensilità, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla sentenza; ha compensato interamente tra le parti le spese di tutte le fasi del giudizio
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese di lite