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Il Consiglio di Stato dichiara improcedibile l'appello del Comune di Termoli


Pubblicato il: 2/26/2021

Nel procedimento il Comune di Termoli è stato rappresentato dagli avvocati Vincenzo Iacovino e Giuseppe Ruta. Florio Group s.r.l. nonché FMA Opere e Acquedotti Sud s.r.l sono state rappresentate dall'avvocato Nino Sebastiano Matassa. ACEA Molise è stata rappresentata dagli avvocati Paola Tanferna, Eugenio Bruti Liberati ed Alessandra Canuti.

Risulta dagli atti che CREA Gestioni s.r.l., società del gruppo ACEA, gestiva dal 1993 il servizio idrico nel Comune di Termoli e, dal 1999, anche il servizio di depurazione delle acque reflue urbane, in forza delle convenzioni n. 170 del 30 giugno 1993 e n. 778 del 18 gennaio 1999.

Il servizio di gestione in essere con il Comune di Termoli avrebbe dovuto concludersi alla data del
30 giugno 2013, secondo quanto previsto negli atti convenzionali sopra menzionati, sennonché, con successive delibere di Giunta e, quindi, del Commissario straordinario, la gestione veniva via via prorogata nel tempo.

Con nota del 27 dicembre 2016, CREA Gestioni s.r.l. comunicava al Comune di non voler ulteriormente proseguire nella gestione del servizio, diffidandolo dal porre in essere ulteriori proroghe e chiedendo l’urgente avvio delle procedure per l’affidamento della gestione ad altro operatore; con la medesima nota rappresentava peraltro la propria disponibilità a garantire la continuità del servizio fino all’individuazione del nuovo gestore.

Nonostante ciò, con deliberazione del 30 dicembre 2016, n. 346 il Comune disponeva un’ulteriore proroga del servizio fino al 30 giugno 2018, sicché con ricorso al Tribunale amministrativo del Molise (iscritto al n.r.g. 93 del 2017) CREA chiedeva l’annullamento di tale provvedimento, altresì domandando l’accertamento dell’inefficacia della proroga unilaterale dell’affidamento del servizio nei termini in cui era stata disposta dal Comune e della conseguente intervenuta cessazione del rapporto concessorio a decorrere dal 31 dicembre 2016.

Il 21 marzo 2019 si svolgeva un primo incontro, all’esito del quale CREA chiariva che il passaggio di consegne sarebbe potuto avvenire soltanto a seguito dell’avvenuta corresponsione, da parte di Florio, del valore residuo degli impianti. Successivamente, in data 29 marzo 2019, veniva sottoscritto fra le parti il verbale di riconsegna e consistenza degli stessi.
Con Deliberazione n. 243 dell’11 ottobre 2019, l’amministrazione prendeva però atto del mancato subentro.

Con nota prot. n. 67543 notificata il 6 novembre 2019, il responsabile comunale, nel comunicare alla società FlorioGroup s.r.l. che l’Ente era tornato in possesso del depuratore Sinarca, altresì allegando la delibera n. 243 dell’11 ottobre 2019.
Con successiva delibera n. 299 del 17 dicembre 2019, l’amministrazione approvava il nuovo schema di convenzione di gestione del servizio idrico integrato, contenente tra l’altro la rimodulazione delle tariffe in base alle disposizioni di cui alla delibera ARERA 656/2015/R/idr; peraltro, poiché nelle more era entrato in funzione il nuovo impianto di depurazione denominato Sinarca, ed era ormai imminente la messa in esercizio del nuovo impianto di sollevamento denominato Parco, il Comune conferiva la gestione di entrambe le nuove infrastrutture idriche a CREA, nella sua qualità di concessionario in carica del servizio idrico integrato, prorogando il rapporto concessorio sino al 31 dicembre 2021.

Con ricorso al Tribunale amministrativo del Molise, Florio Group s.r.l. impugnava la deliberazione di Giunta comunale n. 299 del 2019, con la quale veniva dato atto che la procedura di subentro di detta società nella gestione del servizio idrico comunale alla Crea Gestioni s.r.l., autorizzata con determina dirigenziale n. 164 del 31 ottobre 2019 “non ha avuto alcun esito”, unitamente al successivo provvedimento di proroga della concessione in capo a CREA Gestioni s.r.l.

Il Comune di Termoli si costituiva in giudizio, preliminarmente eccependo l’irricevibilità del ricorso per la tardività della notificazione e la sua inammissibilità per la mancata evocazione in giudizio dell’Ente regionale EGAM, contraddittore necessario. Contestava inoltre la sua infondatezza nel merito, chiedendo per l’effetto che fosse respinto.

Anche CREA si costituiva, eccependo l’inammissibilità del ricorso per tardività della notificazione (dovendo trovare applicazione il rito speciale di cui agli artt. 119 e 120 Cod. proc. amm.) e, nel merito, la sua infondatezza.

Con sentenza 31 luglio 2020, n. 222, il giudice adito accoglieva il gravame, sul presupposto dell’incompetenza della Giunta comunale ad adottare l’impugnata deliberazione n. 299 del 2019.
Avverso tale decisione il Comune di Termoli interponeva appello. Anche ACEA Molise s.r.l. (già CREA Gestioni s.r.l.) si costituiva, chiedendo invece l’accoglimento del gravame e la conseguente reiezione del ricorso introduttivo. Successivamente le parti ulteriormente precisavano, con apposite memorie, le rispettive tesi difensive ed all’udienza del 28 gennaio 2021 la causa veniva infine trattenuta in decisione.

Per questo motivo il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Condanna il Comune di Termoli al pagamento, in favore di Florio Group s.r.l., delle spese di lite del grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre Iva e Cpa se dovuti.
Compensa tra le parti le spese di lite del grado di giudizio relativamente alla posizione di ACEA Molise s.r.l.