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Il Consiglio di Stato accoglie l'appello di S.r.l. Maio Guglielmo.


Pubblicato il: 4/23/2021

S.r.l. Maio Guglielmo è stato rappresentato nel contenzioso dagli avvocati Lazzaro Di Trani e Bice Annalisa Pasqualone mentre S.p.a. Eni Rewind è stata difesa dall'avvocato Mauro Renna.

La S.r.l. Maio Guglielmo ha proposto due autonomi ricorsi e un ricorso per motivi aggiunti dinanzi al T.a.r. della Calabria, Sede di Catanzaro, per ottenere l'annullamento, rispettivamente:
a) con il ricorso n. 414/2016, del provvedimento con cui la Regione Calabria ha disposto la sospensione del procedimento VIA/AIA per la realizzazione del progetto di discarica di rifiuti pericolosi e non pericolosi, da ubicarsi in località Giammiglione, nel Comune di Crotone;
b) con il ricorso n. 126/2018, del decreto con cui la medesima Regione ha denegato il rilascio del giudizio di compatibilità ambientale e di autorizzazione integrata ambientale per la discarica in questione;
c) con il ricorso per motivi aggiunti, invece, ha supportato le domande di annullamento già proposte, attraverso l’allegazione di un’ulteriore ragione di illegittimità degli atti impugnati, sub specie di eccesso di potere per disparità di trattamento in senso relativo.

Il Ministero dell’ambiente e la Soprintendenza provinciale si sono costituite in resistenza.

La Regione Calabria, la Provincia di Crotone, l’A.R.P.A. della Calabria, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone e il Comune di Crotone, invece, non si sono costituiti nel presente grado d’appello, benché ritualmente intimati (la sentenza è stata pubblicata in data 13 febbraio 2020 e l’atto di appello è stato notificato via pec in data 7 settembre 2020, nel rispetto del regime della sospensione feriale dei termini processuali).

La S.p.a. Eni Rewind si è costituita in resistenza ed ha eccepito il difetto della propria legittimazione passiva.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull'appello n. 7221/2020, come in epigrafe proposto: accoglie l’appello; in riforma della sentenza impugnata, accoglie i ricorsi introduttivi del giudizio e i motivi aggiunti; restano salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione, da emanare nell’esercizio della sua discrezionalità, nei limiti dell’effetto conformativo derivante dal presente giudicato, illustrato come in motivazione e, in particolare, nei punti 22 e 24 della motivazione stessa; condanna la Regione Calabria a rifondere in favore della S.r.l. Maio Guglielmo le spese del doppio grado, liquidate in complessivi euro 3.500,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché a restituire il contributo unificato del doppio grado.