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Il Consiglio di Stato accoglie nei limiti il ricorso di primo grado proposto contro il Comune di Bergamo


Pubblicato il: 7/30/2021

Nel procedimento Giulio Foiadelli e Sandra Puppi sono stati rappresentati dagli avvocati Antonio Di Vita e Giovanni Corbyons. Il Comune di Bergamo è stato rappresentato dagli avvocati Vito Gritti, Gabriele Pafundi e Silvia Mangili. L'ing. Marcello Puppi è stato rappresentato dall'avvocato Carmen Petraglia.

Ricorrendo dinnanzi a questo Consiglio, i Sig.ri Giulio Foiadelli e Sandra Puppi hanno appellato la sentenza n. 1065 del 2019 con cui il Tar Lombardia, Brescia, ha rigettato il ricorso di prime cure diretto ad ottenere: l’annullamento a) del provvedimento n. UO431922 P.G. PDC1458/2012, con il quale il Comune di Bergamo ha dichiarato la “intervenuta decadenza del Pdc n. 8911/2013 e, per conseguenza, anche delle due varianti (D.I.A. n. E092612 in data 7/6/2013 e SCIA n. E0105115 del 27/5/2014)” e, per l’effetto, l’impossibilità di accogliere la richiesta del 16/5/2018 n. E0140512 P.G. relativa alla proroga del PdC n. 8911/2018; nonché b) del provvedimento n. UO431921 P.G. VIG 177/2014, con cui la medesima Amministrazione comunale ha disposto la revoca parziale del provvedimento nr. UO102720 P.G. del 25/5/2015 e ordinato il ripristino dello stato di fatto dell’immobile per cui è causa come rilevabile dalla documentazione catastale allegata all’atto di compravendita in data 18/3/2013, mediante demolizione di tutte le opere eseguite come rappresentate negli elaborati allegati al permesso di costruire n. 8911 del 1/2/2013 ed alle sue successive varianti; in subordine, nell’ipotesi di ritenuta legittimità degli atti impugnati, la condanna dell’Amministrazione Comunale di Bergamo al risarcimento dei danni subiti dai ricorrenti in ragione di provvedimenti amministrativi “ritirati” in sede di autotutela.

A fondamento del ricorso, i sig.ri Foiadelli e Puppi hanno censurato: la violazione degli artt. 7 e 8 L. n. 241/90, per l’omessa comunicazione di avvio del procedimento concluso con gli atti gravati in sede giurisdizionale; la contraddittorietà e l’illogicità dell’operato amministrativo (per avere, da un lato, ritenuto non iniziati i lavori di cui al permesso di costruire n. 8911/13, dall’altro, ordinato la demolizione degli stessi lavori di cui al medesimo titolo edilizio, in relazione ai quali, peraltro, risultava anche rilasciato il provvedimento di agibilità); il difetto di istruttoria in ordine al corretto accertamento dei fatti di causa, anche in ragione dell’omesso esame delle perizie precedentemente prodotte dai ricorrenti nei ricorsi già pendenti contro l’Amministrazione comunale; la violazione del principio di imparzialità di cui all’art. 97 Cost. e l’eccesso di potere per sviamento.

I ricorrenti, in subordine, per l’ipotesi di ritenuta legittimità degli atti impugnati, hanno chiesto il risarcimento del danno derivante dalla lesione dell’affidamento incolpevole riposto dai Sig.ri Puppi e Foiadelli sulla stabilità del permesso di costruire pervenuto dal proprio dante causa.

L’Amministrazione comunale si è costituita nel giudizio di prime cure, al fine di resistere al ricorso.

Nel giudizio dinnanzi al Tar si è costituito anche l’Ing. Puppi, deducendo di non essere “espressamente destinatario dei provvedimenti amministrativi impugnati, bensì dante causa dei ricorrenti per avere venduto alla propria figlia ed al di lei marito la proprietà oggetto di controversia” (pag. 3 memoria di costituzione), nonché di essere direttamente interessato alla vicenda in quanto preteso autore di quanto contestato dall’Amministrazione comunale e, comunque, quale unico proprietario dell'immobile de quo, atteso che l’ipotetica configurazione di un abuso edilizio avrebbe reso nullo il contratto di compravendita concluso con i ricorrenti, ai sensi di quanto previsto all'art. 10 Legge n. 47/1985.
L’Ing Puppi, ribadita la sua posizione di interessato in relazione al giudizio, ha dedotto l’illegittimità degli atti impugnati in primo grado, attesa la “Violazione di legge degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/90”, nonché l’“eccesso di poter per difetto di istruttoria”, concludendo affinché il Tar adito volesse “accertato e dichiarato l'interesse dell'Ing. Puppi a partecipare al procedimento istruttorio prodromico alla emanazione dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio; - verificato che l'Ing. Puppi non è stato al contrario coinvolto nel procedimento; - dato atto della effettività dello stato dei luoghi, dichiarare l'illegittimità dei procedimenti amministrativi stessi e quindi e comunque la illegittimità e/o la nullità dei provvedimenti conseguiti a tali procedimenti e impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio, ad ogni effetto e con tutte le conseguenze di legge”. Il Tar adito ha rigettato il ricorso.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti, come in epigrafe proposti, così provvede: dichiara l’inammissibilità dell’appello iscritto al n.r.g. 2430/2020; in parte dichiara improcedibile e rigetta l’appello iscritto al n.r.g. 2428/2020, in altra parte lo accoglie ai sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, accoglie nei predetti limiti il ricorso di primo grado e annulla i provvedimenti impugnati dinnanzi al Tar; compensa interamente tra le parti le spese processuali del doppio grado di giudizio.