Notizie

MF - I ranking di Class Editori | Best of

Il Consiglio di Stato respinge sia l'appello principale che quello incidentale.


Pubblicato il: 6/7/2021

Eni S.p.A. è stata rappresentata nel contenzioso dagli avvocati Ernesto Mocci e Orsola Torrani, Terna dagli avvocati Damiano Lipani e Daniela Carria e E-Distribuzione S.p.A. dagli avvocati Guido Greco, Manuela Muscardini e Tiziana Tosti.

Con l’appello principale in esame l’Autorità di settore impugnava la sentenza n. 2235 del 2020 del Tar Lombardia, sede di Milano, recante parziale accoglimento dell’originario gravame. Quest’ultimo era stato proposto dalla società Eni, odierna appellata, avverso la deliberazione 12 novembre 2015, n. 539/2015/R/eel, dell’Autorità per l’Energia elettrica, il Gas e il Sistema idrico, avente ad oggetto «Regolazione dei servizi di connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita nel caso di Sistemi di Distribuzione Chiusi», pubblicata sul sito istituzionale dell’Autorità in data 13 novembre 2015, relativamente: a) alle parti in cui equipara il gestore del Sistema di Distribuzione Chiuso (c.d. SDC) a un esercente il servizio di distribuzione dell’energia elettrica con meno di 5.000 punti di prelievo, in relazione agli obblighi in materia di separazione contabile e funzionale (artt. 10.6 e 29 dell’Allegato A alla deliberazione del 12 novembre 2015, n. 539/2015/R/eel); b) alle disposizioni dettate per l’erogazione del servizio di dispacciamento nel caso di utenze di un S.D.C. (artt. 3.1, lettera n, 4.2, 10.8 e 22 dell’Allegato A alla deliberazione del 12 novembre 2015, n. 539/2015/R/eel); c) alle disposizioni dettate in materia di ambito territoriale di un S.D.C. e di utenze connettibili (artt. 5 e 6 dell’Allegato A alla deliberazione del 12 novembre 2015, n. 539/2015/R/eel); d) al punto n. 7 della deliberazione del 12 novembre 2015, n. 539/2015/R/eel, nella parte in cui dispone che le nuove modalità di erogazione dei servizi di connessione, misura, trasporto e dispacciamento saranno applicate a partire dall’1 gennaio 2017.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, li respinge.

Spese compensate.