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La Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso dei ricorrenti contro Fintecna S.p.a. and Ilva S.p.a.


Pubblicato il: 3/18/2021

Nel procedimento i ricorrenti sono stati rappresentati dall'Avv.to Vittorio Romeo. Fintecna S.p.a. è stata difesa dagli Avv.ti Giovanni Giustiniani e Francesco Marangi mentre l'Ilva S.p.a. è stata rappresentata dall'Avv.to Enrico Claudio Schiavone

Il Tribunale di Taranto, con la pronuncia n. 1411 76 del 2008, ha respinto la domanda proposta da Tautonico Giulia, Mezzapesa Domenica, Mezzapesa Livia e Mezzapesa Maria, eredi di Mezzapesa Giovanni, già dipendente della Ilva lamiere e Tubi srl, diretta ad ottenere la condanna della società al risarcimento del cd. danno morale sofferto per il decesso del loro dante causa dovuto a patologia da questi contratta durante il periodo lavorativo e riconosciuta dall'INAIL. La Corte di appello di Lecce, con la sentenza n. 648 del 2012, ha rigettato i gravami presentati sia dalle originarie ricorrenti che dalla ILVA spa, che aveva incorporato uva Lamiere e Tubi srl. Hanno proposto ricorso per cassazione avverso tale decisione Tautonico Giulia, Mezzapesa Domenica, Mezzapesa Livia e Mezzapesa Maria, eredi di Mezzapesa Giovanni, affidato a due motivi, cui hanno resistito la ILVA spa e la FINTECNA spa. 

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo, assorbito il secondo. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.