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La Corte accoglie il controricorso di Assicuratori Dei Lloyd's - The Marketform Syndicate At Lloyd's contro LFI La ferrovia Italiana


Pubblicato il: 1/26/2021

Lfi La Ferroviaria Italiana S.P.A. è stata rappresentata dagli Avv.ti Riccardo Del Punta, Ilaria Pagni e Paolo Borri. Assicuratori Dei Lloyd's è stata rappresentata dall'Avv.to Gerardo Romano Cesareo. Tiemme S.p.A.. è stata rappresentata dagli Avv.ti Riccardo Del Punta, Ilaria Pagni e Paolo Borri. gli ex dipendenti sono stati rappresentati dall'Avv.to Siro Centofanti

Con ricorso al Tribunale di Arezzo i lavoratori in epigrafe esponevano di essere stati dipendenti della ATAM (Azienda Trasporti Automobilistici di Arezzo) s.p.a. che, cedendo l'azienda a LFI (La Ferroviaria Italiana) s.p.a. aveva risolto i rapporti di lavoro trasferiti alla società cessionaria; deducevano l'illegittimità della risoluzione, oltre all'applicazione delle differenze retributive derivanti dall'applicazione dei contratti integrativi vigenti presso la ATAM (od al risarcimento del relativo danno); in subordine, previo accertamento dell'obbligo della s.p.a. L.F.I. di applicare i contratti integrativi vigenti presso ATAM, condannarsi la L.F.I. s.p.a. al pagamento delle differenze retributive spettanti; in subordine previo accertamento della responsabilità risarcitoria di Giuseppe Marconi e del Comune di Arezzo per inottemperanza alla delibera del Consiglio comunale n.228/2007 condannarsi i convenuti al risarcimento del danno patrimoniale; chiedevano da ultimo, previo accertamento dell'obbligo di s.p.a. L.F.I. di applicare a tutti i dipendenti gli accordi sindacali del 15/4/2008 e del 23/10/2008, condannarsi la stessa al pagamento delle conseguenti differenze retributive e del relativo danno non patrimoniale. Con sentenza n.301\11 il Tribunale respingeva le domande. Avverso tale pronunzia proponevano appello i lavoratori, estendendo le domande anche alla TIEMME s.p.a. quale cessionaria dell'azienda dal 1.8.10; resistevano le controparti. Per quel che qui rileva, la Corte di merito osservava che l'art.26 r.d. n.148/1931 non imponeva la conservazione integrale del trattamento economico e normativo in precedenza goduto dal personale trasferito;Osservava, ancora, che gli accordi aziendali 15/4/2008 e 23/10/2008, stipulati al fine di disciplinare il trattamento economico e normativo del personale ex ATAM con conservazione di talune voci derivate dalla normativa vigente presso la cedente, erano configurabili quali accordi di armonizzazione di settore ed andavano applicati a tutti i lavoratori, anche a quelli che non avevano sottoscritto la dichiarazione individuale di adesione prevista dal medesimo accordo del 15/4/2008; tanto sul rilievo che la contrattazione aziendale aveva funzione attuativa della clausola sociale prevista da quella nazionale e come tale era applicabile a tutti i lavoratori trasferiti all'impresa cessionaria.

La Corte rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale proposto dalla TIEMME s.p.a. e dai lavoratori. Compensa fra le parti le spese del presente giudizio.