Bartolini After Market Electronics Services Srl, la Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, inammissibile il settimo e rigetta gli altri
Pubblicato il: 3/17/2021
Bartolini After Market Electronics Services Srl è stata assistita dall'Avv.to Fabrizio Pavarotti mentre Brunelli Tonino, De Filippis Vito e Telesca Giuseppe sono stati assistiti dagli Avv.ti Riccardo Faranda e Pasquale Maria Crupi.
Con sentenza del 2 dicembre 2016, la Corte d'appello di Roma, adìta in sede di rinvio, ha dichiarato l'illegittimità del licenziamento intimato il giorno 18/12/2005 dalla Celestica Italia s.r.l. a Tonino Brunelli, Vito De Filippis e Giuseppe Telesca e, per l'effetto, ha condannato il Fallimento di Bartolini After Market Electronics Services s.r.l. (già Celestica Italia s.r.I.) alla reintegra dei tre lavoratori nel posto di lavoro precedentemente occupato, nonché al risarcimento del danno nei confronti dei medesimi ai sensi dell'art. 18 L. n. 300/70. La vicenda prende le mosse dal licenziamento collettivo intimato ai 11 dipendenti della Celestica in data 18/12/2005 e dalla conseguente impugnativa, da parte degli stessi, per violazione dei criteri di scelta anche nei confronti della società Siel Euroimpianti S.p.A. che si era impegnata ad assumerli con mantenimento dei livelli di inquadramento e di retribuzione per una durata non inferiore a 36 mesi.
Respinta la domanda in primo e in secondo grado, questa Corte di legittimità, su ricorso dei lavoratori, ha reputato erronea la configurazione dell'accettazione da parte degli stessi della proposta irrevocabile di assunzione da parte della Siel e della correlativa messa in mobilità da parte della Bartolini S.p.A. (frattanto subentrata alla Celestica) in termini di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e, cassando la decisione impugnata, ha rinviato la causa alla Corte d'appello perché procedesse all'esame delle censure mosse alla procedura di licenziamento collettivo, inerenti ai criteri di scelta. Per la cassazione della sentenza di accoglimento emessa dalla Corte territoriale in sede di rinvio propone ricorso, assistito da memoria, il Fallimento di Bartolini After Market Electronics Services s.r.l., affidandolo ad undici motivi.
La Corte, accoglie il terzo motivo di ricorso, inammissibile il settimo, rigettati gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche in ordine alle spese relative al presente giudizio di legittimità.