La Corte rigetta il ricorso di Pagliarani Gino contro la Cassa di Risparmio di Rimini S.p.A.
Pubblicato il: 3/17/2021
Gli Avv.ti Giuseppe Maria Giovanelli, Luciano Brozzetti e Dante Duranti hanno assistito Pagliarani Gino mentre gli Avv.ti Manlio Abati e Cristiano Annunziata hanno assistito la Cassa di Risparmio di Rimini S.p.A.
Gino Pagliarani adiva il Tribunale di Rimini ed esponeva di aver lavorato alle dipendenze della Cassa di Risparmio di Rimini dal 1/7/1969 con qualifica di impiegato addetto al servizio di esattoria. In data 26/2/1990 era stato siglato dalle parti sociali un accordo in base al quale la CARIM aveva assunto l'impegno di reinserire nel proprio organico gli ex dipendenti in caso di revoca, decadenza, cessione o mancata riassegnazione della concessi9ne del servizio di esattoria; che a far tempo dal 1/3/1990, la concessione riscossione tributi era stata assegnata alla CORIT s.p.a. dalla quale era stato assunto.
In data 1/10/2006 a seguito dell'entrata in vigore del d.l. 30/9/2005 n.203 conv. in I. 2/12/2005 n.248, veniva disposta la soppressione del sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione e la devoluzione di ogni competenza alla Agenzia delle Entrate; che il 30/1/2006 era stato sottoscritto un accordo aziendale con il quale era stata pattuita la riassunzione alle dipendenze delle Casse di Risparmio- dei lavoratori ex Corit i quali si fossero dichiarati privi dei requisiti pensionistici al 30/9/2006; che, possedendo i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico, la CARIM s.p.a. rigettava la sua domanda di ripristino del rapporto ed egli veniva trasferito alle dipendenze della CE.FO.RI. Riscossioni s.p.a. dalla quale si dimetteva il 30/1/2007 onde evitare la perdita del diritto al rimborso del 75% contributi F.P.E. (fondo previdenza integrativa) versati, ai sensi dell'art.321.377/58. Ritenuto a lui applicabile l'accordo sindacale del 1990 con diritto alla riassunzione in CARIM, chiedeva condannarsi la società al risarcimento dei danni risentiti per effetto delle rassegnate dimissioni. Avverso tale decisione, Gino Pagliarani interpone ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Resiste con controricorso la società intimata che propone ricorso incidentale condizionato, al quale oppone difese il Pagliarani.
La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato. Condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 5.250,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.