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I.N.P.S., la Corte di Cassazione accoglie il ricorso


Pubblicato il: 3/17/2021

Nel procedimento Artusi Claudio è stato difeso dagli Avv.ti Nicola Pagnotta, Francesco Rocco di Torrepadula, Patrizio Ivo D'Andrea, Massimo Luciani e Angelo Sica.

La Corte d'appello di Torino, con sentenza n. 856 dell'Il novembre 2014, confermava la statuizione di primo grado che aveva condannato l'INPS a riliquidare la pensione di anzianità, spettante all'attuale intimato, secondo il metodo retributivo, computando le retribuzioni delle ultime 260 e 520 settimane coperte da retribuzione in parte presso l'ex INPDAI e in parte presso l'INPS immediatamente antecedenti la decorrenza della pensione (1°.5.2011), considerando tutto il periodo assicurato come se fosse stato soggetto alla contribuzione dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, anche in riferimento alla contribuzione maturata in qualità di dirigente di aziende industriali. 

La Corte territoriale, in particolare, riteneva che la L. n. 289 del 2002, art. 42, sopprimendo l'INPDAI e trasferendo le relative posizioni all'INPS, avesse stabilito che il regime pensionistico dei dirigenti di aziende industriali venisse uniformato a quello degli iscritti al Fondo pensioni per i lavoratori dipendenti con effetto dal 10gennaio 2003, e si applicasse soltanto ai lavoratori ancora assicurati, alla data di soppressione dell'INPDAI, presso quest'ultimo e non anche a quelli, come l'assicurato, passati nelle more alla gestione INPS per avere mutato il proprio rapporto di lavoro; conseguentemente, la retribuzione pensionabile andava calcolata con riferimento a quella maturata negli ultimi cinque e dieci anni, essendo la disposizione dell'art. 42 dettata per salvaguardare le aspettative pensionistiche dei dirigenti. Ricorre contro tale statuizione l'INPS, formulando un unico motivo di censura cui resiste, con controricorso, Artusi Claudio; entrambe le parti hanno depositato memorie. 

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Torino, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.