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Il Consiglio di Stato dichiara inammissibile l'appello di Futura Immobiliare


Pubblicato il: 3/31/2021

Nel procedimento Futura Immobiliare S.r.l. è stata rappresentata dall’avv. Alessandro Lembo. Il Comune di Ponsacco è stato rappresentato dall’avv. Luigi Bimbi e Gaetano Viciconte. Sigest unipersonale S.r.l è stata rappresentata dall’avv. Mario Chiti.

1.) La società Futura Immobiliare S.r.l., società dichiarata fallita nel corso del giudizio d’appello, nel quale si è costituita in prosecuzione la curatela fallimentare, con appello notificato a mezzo del servizio postale raccomandato il 10 luglio 2013, e depositato il 1° agosto 2013, iscritto al n.r. 5981/2013, ha impugnato la sentenza del T.A.R. per la Toscana, Sezione 3^, n. 11 del 10 gennaio 2013.

Con la sentenza gravata, è stato dichiarato inammissibile il ricorso in primo grado n.r. 192/2012 (proposto per l’annullamento della s.c.i.a. presentata il 4 novembre 2011 dalla controinteressata intimata società Sigest unipersonale S.r.l. e della relativa nota comunale di comunicazione n. prot. 0017244 P del 17 novembre .2011), mentre sono stati accolti i motivi aggiunti correlati (proposti per l’annullamento della nota comunale prot. n. 0000738 P del 13 gennaio 2012, recante, in riscontro negativo all’atto di diffida presentato dalla Futura Immobiliare S.r.l., diniego annullamento in autotutela della suddetta s.c.i.a.), rigettando però la cumulativa domanda di risarcimento del danno risarcimento del danno, già proposta in precedente ricorso relativo a d.i.a. sempre presentata da Sigest unipersonale S.r.l., ritenendola infondata per le ragioni già espresse con la sentenza dello stesso TAR n. 207/2011 e comunque perché essa “non appare supportata da adeguato principio di prova in ordine all’an ed al quantum”.

Ai fini della migliore comprensione della complessa vicenda amministrativa e giurisdizionale, giova premettere, in estrema sintesi, che:
- Futura immobiliare S.r.l. in data 3 agosto 2001 ha stipulato con il Comune di Ponsacco una convenzione per l’attuazione del comparto “1” di un piano particolareggiato di iniziativa pubblica in zona A, adottato approvato con deliberazione del Consiglio comunale del 12 febbraio 1999, relativa alla la realizzazione di un complesso edilizio polifunzionale con scomputo degli oneri di urbanizzazione per la realizzazione diretta delle opere;

Alla Futura Immobiliare S.r.l. era rilasciata la originaria concessione edilizia n. 74 del 6 agosto 2001 per la realizzazione di tali immobili e per le relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria, e successive varianti, tra cui in particolare la n. 43 del 2005 che consentiva il mutamento di destinazione d’uso da direzionale a commerciale di alcuni locali a piano terra; altri locali a destinazione direzionale erano stati alienati alla Cassa di Risparmio di Volterra S.p.A. per l’apertura di un ufficio con sportello bancario e con impegno della Futura Immobiliare S.r.l., in caso di alienazione di altri locali, a prevedere nei relativi contratti di compravendita l’obbligo di non adibirli a sportelli bancari o uffici finanziari per 24 mesi dal trasferimento della proprietà; i locali oggetto della variante n. 43/2005 sono stati poi alienati dalla Futura Immobiliare alla Immobiliare Pistoia S.r.l., in data 1° giugno 2005 -senza però che nel contratto definitivo di vendita sia stato riprodotto l’obbligo, viceversa trasfuso nel preliminare, di non destinarli a attività bancaria o finanziaria-, e dalla Immobiliare Pistoia S.r.l. rivenduti lo stesso giorno alla società Sigest unipersonale S.r.l., soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Banca di Credito Cooperativo di Fornacette; la Sigest unipersonale S.r.l. ha quindi presentato una d.i.a. in data 4 aprile 2007, intesa alla realizzazione di opere interne e al mutamento della destinazione d’uso dei locali da commerciale a direzionale, e a seguito di varie diffide e riscontri dell’amministrazione comunale, Futura Immobiliare S.r.l. ha impugnato l’ultima delle note comunali di riscontro e il silenzio assenso asseritamente formatosi sulla d.i.a. con ricorso straordinario trasposto in sede giurisdizionale, deciso con sentenza del T.A.R. per la Toscana n. 207 del 4 febbraio 2011;

Nel giudizio si sono costituit1 il Comune di Ponsacco e Sigest unipersonale S.r.l. ed è intervenuto ad adiuvandum il signor Giuseppe Giambra, in proprio e quale già legale rappresentante della Futura Immobiliare S.r.l., che hanno puntualmente illustrato i rispettivi assunti difensivi.

Per qeusto motivl il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello n.r. 5981 del 2013, come in epigrafe proposto, così provvede:
1) dichiara inammissibile l’appello, e per l’effetto conferma la sentenza del T.A.R. per la Toscana, Sezione 3^, n. 11 del 10 gennaio 2013;
2) dichiara compensate per intero tra le parti le spese del giudizio d’appello.