Il Consiglio di Stato accoglie parzialmente l'appello proposto da Società Modenese per Esposizioni Fiere e Corse di Cavalli S.r.l
Pubblicato il: 2/17/2021
Nel procedimento Società Modenese per Esposizioni Fiere e Corse di Cavalli S.r.l è stata rappresentata dagli Avvocati Carlo Baseggio, Mario Midiri.
La Società appellante – premesso di gestire l’Ippodromo modenese La Ghirlandina, ove
organizza le corse di trotto, in virtù di convenzione stipulata con U.n.i.r.e il 28 aprile 2006 – riassume il succedersi dei provvedimenti che hanno determinato l’instaurarsi del contenzioso.
Peraltro, precisa che il settore ippico si regge, in gran parte, su un meccanismo di finanziamento pubblico alle Società di corse, che , ai sensi del Parere 3591/2014 espresso da questo Consiglio di Stato, «si configura in buona sostanza come una sovvenzione che il soggetto pubblico si impegna a trasferire nell’ambito di un rapporto di natura autorizzatoria per la gestione di un servizio, di rilievo pubblicistico, connesso alla organizzazione delle corse dei cavalli».
Il d.m. n. 681/2016 era stato adottato allo specifico fine di superare il previgente assetto (di cui alle delibere U.n.i.r.e n. 3400/2005 e n. 84/2006, il cui regime è stato “prorogato”, anche dopo l’entrata in vigore del d.m. n. 681/2016, dal decreto n. 96427 del 27 dicembre 2016).
Ii rapporti tra U.n.i.r.e e Società di corse erano disciplinate sulla base di convenzioni, regolanti “le condizioni, i termini e le modalità della gestione degli impianti per i servizi relativi alla organizzazione delle corse, per l’attività di ripresa delle immagini televisive inerenti alle medesime corse e per le attività di trasmissione del segnale audio fonico delle stesse corse, ivi comprese le cronache effettuate dagli speakers dalla Società all’uopo incaricati”.
Con il d.m. n. 681/2016 si procedeva ad istituire il “ruolo degli ippodromi” (classificati in quattro categorie: (1) Ippodromi di rilevanza strategica; (2) Ippodromi di rilevanza istituzionale; (3) Ippodromi di rilevanza commerciale; (4) Ippodromi di rilevanza promozionale), con collocazione in ruolo sulla base di una serie di criteri (elencati nell’articolo 9 del d.m. n. 681/2016).
Il sistema di finanziamento delle Società di corse risultava determinato sulla base del ruolo dell’ippodromo e dei criteri generali concernenti l’erogazione delle sovvenzioni, definiti dall’articolo 12 del d.m. n. 681/2016.
L’originario articolo 14 del d.m. n. 681/2016 fissava il giorno dell’entrata in vigore del medesimo al 1° gennaio 2016; con successivo decreto del MIPAAFT prot. n. 96427 del 27 dicembre 2016 erano apportate modifiche all’art. 14, comma 2, del predetto d.m. n. 681/2016 e, per l’effetto era posticipato al 31 gennaio2018 il termine per la collocazione degli ippodromi nelle categorie del ruolo, da effettuarsi a mezzo di provvedimento del Direttore generale della direzione PQAI; erano confermati medio tempore i criteri generali di erogazione delle sovvenzioni in favore delle società di corse già in vigore sino al 31 dicembre 2016.
Con decreto del Direttore Generale del MIPAAFT - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica - PQAI VIII prot. n. 6949 del 31 gennaio 2018, era disposta la collocazione degli ippodromi nel ruolo, e l’ippodromo Ghirlandina, gestito dalla Società appellante, era classificato come avente “rilevanza istituzionale”. Di seguito la classificazione era confermata anche con i successivi decreti direttoriali.
Tuttavia, nonostante le avvenute classificazioni, il MIPAAFT fissava al 31 dicembre 2019 la definizione del predetto sistema altresì confermando, per l’anno 2018, i criteri di erogazione alle società di corse delle sovvenzioni già in vigore al 31 dicembre 2016 (di cui all’art. 2 del d.m. 96427 del 27 dicembre 2016).
Tali criteri sarebbero estremamente penalizzanti per la Società odierna appellante, facendo riferimento alla programmazione precedente, sicché la Società odierna appellante proponeva ricorso, chiedendone l’annullamento.
In via subordinata, il primo giudice avrebbe dovuto - anche eventualmente a mezzo di integrazione del contraddittorio – provvedere ad annullare e/o rideterminare gli atti e i provvedimenti a mezzo dei quali sono stati previsti gli stanziamenti per la stagione 2018.
In relazione al capo di sentenza che ha disposto la compensazione delle spese del primo grado, illegittimità per travisamento dei fatti e dei presupposti, in quanto non sarebbe stato correttamente valutato che gli atti che avevano determinato la sopravvenuta improcedibilità erano intervenuti una volta instaurato il contenzioso.
L’Amministrazione non si è costituita.
All’udienza di discussione la causa è stata trattenuta in decisione. Osserva il Collegio che il primo motivo risulta infondato.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, con riferimento alla determinazione delle spese del primo grado e per l’effetto, in riforma parziale della sentenza di primo grado, n. 19/2020, condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese del primo grado di giudizio, che sono determinate in complessivi euro 1500,00 (millecinquecento/00) a favore dell’odierna appellante.