La Corte si esprime sul ricorso della Fondazione di Piacenza e Vigevano contro J.P. Morgan Securities PLC e Prometeia Advisor SIM
Pubblicato il: 6/11/2021
Andrea Perrone e Franco Anelli hanno assistito Fondazione di Piacenza e Vigevano in un ricorso contro J.P. Morgan Securities PLC, assistita da Lorenzo Romanelli, Fabrizio Barbieri, Angelo Benessia e Gianandrea Giancotti, nonchè contro Prometeia Advisor SIM s.p.a, difesa da Guido Ninni e Renzo Costi.
Con atto di citazione debitamente notificato la Fondazione di Piacenza e Vigevano, premesso di aver concluso per il tramite di Prometeia Advisor SIM s.p.a. in data 2.7.2008 un contratto (confirmation) di Total Return Swap (TRS) con J.P. Morgan Securities PLC collegato ad un prestito obbligazionario denominato FRESH (Floating Rate Equity-Linked Subordinates Hybrid) emesso da quest'ultima al fine di sottoscrivere un aumento di capitale del Monte dei Paschi di Siena e che l'operazione si era risolta in perdita a causa del progressivo deprezzamento delle azioni MPS, conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Bologna, J.P. Morgan Securities e Prometeia Advisor onde sentir pronunciare, in via principale, la nullità del citato contratto per difetto di causa ed, in via subordinata, la condanna di entrambe al risarcimento dei danni patiti, della prima per violazione degli obblighi di agire «in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei clienti», della seconda «per negligente esecuzione dell'attività di consulenza».
La Corte rigetta il primo ed il secondo motivo di ricorso e condanna la Fondazione di Piacenza e Vigevano al pagamento delle spese di lite/ che liquida in favore di JP Morgan Securities PLC in euro 7200,00 i di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge. Accoglie il terzo motivo di ricorso, cassa l'impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto, dichiara la giurisdizione del giudice italiano sulla domanda proposta dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano nei confronti di Prometeia Advisor SIM e rinvia la causa avanti al Tribunale di Bologna che provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.