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Bertuglia Giuseppe vince in Cassazione nel contenzioso contro Rete Ferroviaria Italia S.p.A.


Pubblicato il: 4/5/2021

Rete Ferroviaria Italiana S.P.A. è stata rappresentata dall'Avv.to Leonardo Alesii

La Corte distrettuale di Roma, con la sentenza n. 1170/2017, pubblicata il 7.3.2017, confermava la pronunzia del Tribunale della stessa sede, resa il 10.9.2015, con la quale era stata dichiarata la prescrizione del diritto di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. a ripetere, nei confronti del proprio ex dipendente Giuseppe Bertuglia, la somma di Euro 2.155,52, oltre interessi, corrisposta al medesimo in esecuzione della sentenza del Pretore di Palermo del 4.3.1997, successivamente riformata dal Tribunale della stessa città con la sentenza n. 2317/1998, emessa il 7.11.1998, confermata in sede di legittimità con la sentenza n. 2663/2002.  Sottolineava, poi, che il diritto della società datrice ad ottenere la restituzione delle somme era soggetto a prescrizione decennale - data la ricordata autonomia della domanda restitutoria. -, decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza di riforma, ed altresì che il ricorso proposto in sede di gravame dalla Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., avverso l'originaria sentenza pretorile di condanna, non aveva interrotto la prescrizione, non essendo stata formulata in quella sede dalla società l'autonoma domanda di restituzione, in caso di accoglimento dell'appello, delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza impugnata. Per la cassazione della sentenza ricorre la Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. articolando due motivi, ulteriormente illustrati da memoria, ai sensi dell'art. 378 del codice di rito. Giuseppe Bertuglia è rimasto intimato. La causa, inizialmente fissata all'adunanza camerale dell'11.9.2019, è stata rinviata a nuovo ruolo - e, successivamente, fissata alla pubblica udienza dell'11.11.2020 avendo il Collegio ritenuto che non sussistessero i presupposti per la trattazione della stessa in camera di consiglio.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

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