La cassazione accoglie il ricorso proposto da Air Italy S.p.A contro Renna Roberto
Pubblicato il: 2/10/2021
Air Itay S.p.A. è stata rappresentata dagli Avv.ti Carlo Boursier Niutta, Enrico Boursier Niutta e Antonio Armentano Renna Roberto è stato rappresentato dagli Avv.ti Marzia Giovannini ed Andrea Borbone
Con lettera del 21.1.2016 la Meridiana Fly spa contestò al proprio dipendente, Roberto Renna, Comandante posto in Cassa Integrazione straordinaria a rotazione, Rese le giustificazioni da parte del lavoratore, la società con lettera del 12.2.2016, risolse il rapporto per giusta causa. Impugnato il licenziamento, il Tribunale di Busto Arsizio, in riforma della pregressa ordinanza del 30.1.2017, con sentenza n. 420/2017, annullò il recesso intimato al Renna condannò la società a reintegrarlo nel posto di lavoro e a risarcirgli il danno subito quantificato nella misura di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita, oltre alla regolarizzazione contributiva previdenziale ed assistenziale. Il Renna rinunciò alla reintegra e optò per le 15 mensilità di risarcimento. La Corte di appello di Milano rigettò il reclamo, proposto dalla società, a fondamento della decisione, rilevarono che le giustificazioni addotte dal Renna -il quale aveva sostenuto di non avere mai svolto attività lavorativa in favore della Saudi Arabian Airlines, né di avere sottoscritto alcun contratto con la stessa compagnia, ma di avere solo partecipato, su richiesta della compagnia saudita, a "processi di tirocinio teorici in aula, visite mediche, esami di inglese e disbrigo pratiche burocratiche" recandosi più volte a 3eddah nel periodo compreso tra il 14 aprile ed il 31 maggio 2013 e che a tale percorso teorico non aveva fatto seguito alcuna assunzione, non avendo conseguito la licenza di volo araba GACA- avevano trovato pieno riscontro nella documentazione in atti.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.