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Galea Kevin vince in Cassazione nel contenzioso contro Air Italy S.p.A.


Pubblicato il: 2/10/2021

Air Itay S.p.A. è stata rappresentata dagli Avv.ti Carlo Boursier Niutta, Enrico Boursier Niutta e Antonio Armentano. Galea Kevin è stato rappresentato dagli Avv.ti Marzia Giovannini ed Andrea Borbone

Con lettera del 6.5.2016 la Meridiana Fly spa contestò al proprio dipendente, Kevin Galea, Pilota Comandante posto in Cassa Integrazione straordinaria a rotazione. Rese le giustificazioni da parte del lavoratore, la società con lettera dell'1.6.2016, risolse il rapporto per giusta causa. Impugnato il licenziamento, il Tribunale di Milano, con ordinanza n. 1063/2017, in parziale accoglimento del ricorso dichiarò risolto il rapporto di lavoro alla data dell'1.6.2016. I giudici di seconde cure, a fondamento della decisione, rilevarono, in sintesi, che: tra il Galea e la Qatar Airways era intercorso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, perché l'offerta di impiego non conteneva alcuna scadenza del contratto che veniva proposto, non assumendo rilevanza né la libera recedibilità con preavviso, che era un elemento neutro e più congeniale ad un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, né le condizioni del visto e delle varie approvazioni governative, estranee , per la loro incertezza, alla sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato; a fronte, pertanto, di una non corretta comunicazione, da parte del lavoratore, all'INPS e al datore di lavoro, della circostanza di essere stato assunto a tempo indeterminato, la sanzione espulsiva irrogata dalla società appariva sproporzionata in quanto la condotta del Galea doveva considerarsi colposa e non dolosa; a corroborare tale valutazione andavano considerati, da un lato, l'esclusione del carattere fraudolento e concorrenziale del comportamento del lavoratore, poiché l'incontro tra il Galea, gli altri piloti in cassa integrazione, era avvenuto presso gli uffici della stessa Meridiana e, dall'altro, che il lavoratore non aveva pacificamente goduto del trattamento di integrazione, avendo richiesto all'INPS la sospensione del medesimo

La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale. Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.