Ghezzi Patrizio Diego vince in Cassazione nel contenzioso contro Air Italy
Pubblicato il: 2/10/2021
Air Itay S.p.A. è stata rappresentata dagli Avv.ti Carlo Boursier Niutta, Enrico Boursier Niutta e Antonio Armentano. Galea Kevin è stato rappresentato dagli Avv.ti Ferdinando Perone, Paolo Perucco ed Andrea Bordone
Con lettera del 15.3.2016 la Meridiana Fly spa contestò al proprio dipendente, Patrizio Diego Ghezzi, Primo Ufficiale, posto in Cassa Integrazione straordinaria a rotazione, rese le giustificazioni da parte del lavoratore, la società con lettera del 6.4.2016, risolse il rapporto per giusta causa. Impugnato il licenziamento, il Tribunale di Busto Arsizio, conformemente alla pregressa ordinanza del 30.1.2017, con sentenza n. 419/2017, dichiarò illegittimo il recesso intimato al Ghezzi e condannò la società a reintegrarlo nel posto di lavoro e a risarcirgli il danno subito quantificato nella misura di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita, detratto l'allunde perceptum e l'aliunde perciplendum, oltre alla regolarizzazione contributiva previdenziale ed assistenziale. I giudici di seconde cure, a fondamento della decisione, rilevarono che: non sussisteva la contestata omessa comunicazione nei confronti dell'INPS poiché dai documenti allegati al ricorso emergeva che il Ghezzi aveva effettuato le prescritte preventive comunicazioni all'Istituto, in particolare quella con cui comunicava all'INPS la firma del contratto con Pegasus in data 7.12.2015; era stata l'azienda stessa a dare atto della circostanza che il Ghezzi aveva richiesto la riattivazione dell'erogazione della CIGS in precedenza sospesa per lo svolgimento, da parte sua, di altra attività lavorativa: ciò significava che nel corso della CIGS il Ghezzi aveva in diverse occasioni visto sospeso e poi riattivato il trattamento di sostegno al reddito in ragione dell'attività lavorativa retribuita presso altro vettore; non vi era stato né un indebito riconoscimento del diritto alla CIGS né allegazione che in altri periodi di CIGS il dipendente avesse percepito il trattamento di integrazione salariale; non erano ravvisabili violazioni degli obblighi di fedeltà e di non concorrenza atteso che, in precedenza, il Ghezzi aveva già comunicato di avere svolto attività lavorativa con altro vettore durante il periodo di CIGS e che non era stato dimostrato che l'attività lavorativa svolta presso altro datore di lavoro fosse stata concretamente, e anche solo potenzialmente, idonea a incidere negativamente sulla attività lavorativa presso Meridiana Fly, non avendo peraltro la società dedotto di avere richiamato in servizio il Ghezzi.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.250,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Professionisti Attivi
Ferdinando Felice Perone - Bordone Giovannini Perone & Perucco Avvocati Associati
Paolo Perucco - Bordone Giovannini Perone & Perucco Avvocati Associati
Antonio Armentano - Boursier Niutta & Partners
Carlo Boursier Niutta - Boursier Niutta & Partners
Enrico Boursier Niutta - Boursier Niutta & Partners