Air Italy S.p.A. vince in Cassazione nel contenzioso contro Proli Luca
Pubblicato il: 2/10/2021
Air Itay S.p.A. è stata rappresentata dagli Avv.ti Carlo Boursier Niutta, Enrico Boursier Niutta e Antonio Armentano. Proli Luca è stato rappresentato dagli Avv.ti Andrea Bordone e Marzia Giovannini
Con lettera del 6.5.2016 la Meridiana Fly spa contestò al proprio dipendente, Luca Proli, Primo Ufficiale posto in Cassa Integrazione straordinaria a rotazione. Rese le giustificazioni da parte del lavoratore, la società con lettera del 27.6.2016, risolse il rapporto per giusta causa. Impugnato il licenziamento, il Tribunale di Busto Arsizio, con la sentenza n. 464/17, richiamata l'ordinanza del 3.4.2017, accertò la sussistenza del fatto, ovvero la comunicazione da parte del lavoratore circa l'instaurazione con il Qatar di un rapporto di lavoro a termine laddove il contratto stipulato non recava alcuna scadenza; escluse, tuttavia, da parte del lavoratore un intento dolosamente elusivo e finalizzato a cumulare l'integrazione salariale con altra retribuzione così come la violazione dell'obbligo di non concorrenza e ritenne, quindi, che la condotta del lavoratore costituisse sì un inadempimento rispetto all'obbligo di fedeltà e diligenza, ma non di gravità tale da giustificare il recesso. La Corte di appello di Milano, decidendo sui reclami proposti sia dalla società che dal dipendente, rigettò quello della Meridiana Fly spa e, in accoglimento di quello del Proli, dichiarò l'illegittimità del licenziamento e condannò la datrice di lavoro alla reintegrazione del dipendente nel posto di lavoro precedentemente occupato e al pagamento di una indennità risarcitoria, commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, nella misura di dodici mensilità, oltre alla regolarizzazione contributiva previdenziale ed assistenziale.
La Corte accoglie il primo motivo per quanto di ragione, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.