Il Consiglio di Stato respinge il ricorso di Consorzio Nazionale Sicurezza.
Pubblicato il: 2/2/2021
Consorzio Nazionale Sicurezza è stato rappresentato nel contenzioso dall'avvocato Ernesto Stajano mentre Poste Italiane s.p.a. è stata difesa dagli avvocati Luciano Martucci e Gennaro Terracciano.
Con bando di gara pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 25 luglio 2018, Poste Italiane s.p.a. indiceva una procedura di gara, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per la conclusione di un accordo – quadro per la fornitura del servizio di manutenzione degli impianti di sicurezza situati presso gli uffici postali, immobili direzionali e industriali di Poste Italiane. L’appalto era suddiviso in sei lotti autonomi, il quinto lotto riguardava il territorio di Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, il sesto lotto quello di Calabria, Basilicata e Sicilia. Il bando di gara prevedeva la possibilità per ciascun operatore economico di partecipare a tutti i lotti, ma con il limite dell’aggiudicazione solo in due di essi; era, per questo, prescritto al singolo operatore economico di presentare un’unica R.d.o – richiesta d’offerta a prescindere dalla partecipazione a più lotti contenente un unico D.G.U.E. – dichiarazione di gara unica europea e un’unica istanza di ammissione, da affiancare poi a distinte R.d.o. riferite ai singoli lotti per i quali intendeva proporre offerta. Espletate le operazioni di gara, con distinti provvedimenti erano aggiudicati a C.N.S. il lotto cinque e il lotto sei per essere risultato in entrambi l’operatore economico meglio graduato; l’aggiudicazione era, comunque, condizionata all’esito positivo della verifica della sussistenza dei requisiti di partecipazione dichiarati ex art. 32 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
In sede di verifica la stazione appaltante, acquisite le certificazioni dei carichi pendenti risultanti al sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, apprendeva che a carico delle consorziate Sammarco Security Service di Maurizio Sammarco e Sicurtel di Antonio Bellassi risultavano violazioni tributarie definitivamente accertate; ottenuti chiarimenti da parte del Consorzio, Poste italiane, con provvedimento dell’11 ottobre 2019 prot. P-ACQ.2019.0001816.U, annullava l’aggiudicazione a C.N.S. di entrambi i lotti per mancanza dei requisiti generali di partecipazione in ragione delle gravi violazioni tributarie definitivamente accertate a carico di due imprese indicate dal Consorzio nel proprio D.G.U.E. quali esecutrici dell’appalto.
Riscontrando, poi, l’istanza di autotutela del Consorzio, Poste Italiane s.p.a., con il provvedimento 8 novembre 2019, confermava la propria decisione evidenziando di aver disposto l’annullamento per aver “preso atto che” le consorziate risultate prive dei requisiti erano state “indistintamente indicate dal Consorzio Nazionale di Sicurezza (…) per l’esecuzione dell’appalto sia per il lotto 5 che per il lotto 6…”. Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, C.N.S. impugnava il provvedimento di annullamento in autotutela.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.