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Il Consiglio di Stato dichiara il ricorso proposto da Playmedia S.r.l improcedibile


Pubblicato il: 11/4/2021

Nel procedimento Playmedia S.r.l è stata rappresentata dagli avvocati Massimo Gizzi, Massimo Oddo, mentre Rai Way S.p.A è stata rappresentata dall'avvocato Carlo Pandiscia.


È appellata la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, (Sezione Prima) n. 06716/2013, di reiezione del ricorso proposto da Playmedia s.r.l. avverso il provvedimento del
Ministero dello Sviluppo Economico-Dipartimento Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Lazio d’intimazione di riallocazione del proprio impianto nella postazione di cui al censimento ex art. 32 della legge 223/90, e di revoca di tutte le pregresse autorizzazioni rilasciate sia per la modifica della frequenza che della postazione censita.

Precisato in fatto di essere concessionaria per la radiodiffusione sonora in ambito locale in virtù di decreto rilasciato dal Ministero resistente, operante da molti anni con denominazione “Simply Radio”, la società ricorrente ha dedotto di aver utilizzato la frequenza 99.200 MHz, e, in seguito a causa di problemi interferenziali cagionati dall’emittente RAI Parlamento, ha acconsentito allo spostamento sulla frequenza 103.700 MHz, interferita da Radio Subasio, operante in isofrequenza. In diritto, oltre a denunciare la violazione degli artt. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 della legge 241/90 per inosservanza dei criteri di economicità, efficacia e pubblicità del procedimento amministrativo, Playmedia s.r.l ha lamentato di non essere stata coinvolta nel procedimento autorizzatorio delle modifiche all’impianto di Radio Subasio s.r.l., operante sulla frequenza 103.700 MHz al punto tale di esserle stata sottratta, in violazione dell’art. 98 cost., la risorsa potenzialmente ad essa destinata. Sul rilievo che, a seguito degli accertamenti tecnici svolti dall’Amministrazione, non risultava soddisfatto il ripristino della postazione di via Arnaldi di cui al censimento ex art. 32 della legge 223/90, il Tar ha respinto il ricorso.

Per questo motivo il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, dichiara il ricorso improcedibile.
Compensa le spese dei gradi giudizio.