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Il Consiglio di Stato respinge l’appello principale.


Pubblicato il: 10/7/2021

Cotonificio Defferrari S.r.l. è stata rappresentata nel contenzioso dagli avvocati Giuseppe Pericu e Andrea Pericu mentre il Comune di Chiavari è stato difeso dall’avvocato Davide Squeri.

Con ricorso dinanzi al T.a.r. Liguria (R.G. n. 123/2019), il Comune di Chiavari agiva per l’accertamento: dell’inadempimento della società Cotonificio Defferrari s.r.l. in liquidazione, oggi in concordato preventivo, all’obbligazione di trasferimento a titolo gratuito dei beni immobili indicati in ottemperanza alla disciplina urbanistica comunale e alla convenzione del 7 ottobre 2004 e per l’adozione, ai sensi dell’art. 2932 c.c., di sentenza produttiva degli effetti del trasferimento a titolo gratuito nei confronti della società Cotonificio Defferrari s.r.l. in liquidazione, oggi in concordato preventivo, ed in favore del Comune di Chiavari della piena proprietà degli immobili indicati nella convenzione del 7 ottobre 2004; ell’inadempimento della società Cotonificio Defferrari s.r.l. in liquidazione, oggi in concordato preventivo, all’obbligazione di dotare i beni immobili da trasferire - in forza della convenzione del 7 ottobre 2004 - al Comune di Chiavari di n. 7 posti auto pertinenziali.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando:
respinge l’appello principale (R.G. n. 6997/2020) proposto dalla società Cotonificio Defferrari S.r.l. in liquidazione e, per l’effetto, conferma la impugnata sentenza, con diversa motivazione;
dichiara parzialmente inammissibile e respinge per il resto l’appello incidentale proposto dal Comune di Chiavari;
compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.