ASF Autolinee s.r.l., la Corte rigetta il ricorso
Pubblicato il: 3/10/2021
Nel procedimento ASF Autolinee s.r.l. è stata rappresentata dagli Avv.ti Nicola Pagnotta, Claudio Daniele Mosè Morpurgo mentre Vitali Gianni è stato difeso dall'Avv.to Roberta Palotti.
Con sentenza del 1° ottobre 2018, la Corte di Appello di Milano ha confermato la pronuncia di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto illegittimo il licenziamento intimato a Gianni Vitali il 31 marzo 2016 dalla ASF Autolinee Sri per sopravvenuta inidoneità fisica alla mansione e, in parziale riforma di essa dal punto di vista della tutela applicabile, ha condannato la società "a reintegrare ex art. 18, co. 4, I. n,. 300/1970 (il lavoratore) ... nonché a corrispondergli a titolo risarcitorio le retribuzioni globali di fatto maturate dal giorno del licenziamento a quello 'dell'effettiva reintegrazione (nei limiti delle dodici mensilità globali di fatto)", oltre accessori. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società soccombente con 2 motivi; ha resistito con controricorso Gianni Vitali.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 5.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e spese generali al 15%.