Il Consiglio di Stato respinge l'appello.
Pubblicato il: 10/6/2021
Unicmi, Car Segnaletica Stradale S.r.l., Imeva S.p.A., Marcegaglia Buildtech S.r.l., Safital S.r.l. e Tubosider S.p.A. sono state rappresentate dall'avvocato Arrigo Varlaro Sinisi mentre Anas s.p.a. è stata difesa dagli avvocati Maria Stefania Masini e Flavia De Pellegrin.
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha respinto il ricorso proposto dall’associazione UNICMI (Unione Nazionale delle Industrie e delle Costruzioni Metalliche) e dalle imprese indicate in epigrafe (l’una, quale associazione di categoria qualificatasi come “costituita … da imprese costruttrici di strutture e componenti per cantiere, barriere stradali, ferroviarie, antirumore”; le altre, quali aziende attive in tale settore) contro l’ANAS s.p.a. per l’annullamento del bando, pubblicato il 22 giugno 2020, col quale è stata indetta una gara, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016, per l’affidamento di un accordo quadro quadriennale “per la produzione, fornitura e posa in opera della nuova barriera Anas s.p.a. NDBA per le configurazioni di spartitraffico e bordo ponte suddivisa in n. 16 lotti” (importo complessivo di euro 280 mln, di cui 19,6 mln per oneri di sicurezza non assoggettati a ribasso), consistendo la NDBA (National Dynamic Barrier Anas) in un nuovo tipo di barriera stradale realizzata al duplice scopo di innalzare i livelli di sicurezza degli utenti della strada e di ridurre i costi di installazione e manutenzione dell’infrastruttura stradale.
Il bando è stato impugnato nella parte in cui è stato richiesto ai partecipanti il possesso della categoria c.d. super-specialistica (ex art. 89, co. 11, d.lgs. n. 50 del 2016 e d.m. 248 del 2016) OS 13 come prevalente (“la produzione in stabilimento industriale ed il montaggio in opera di strutture prefabbricate in cemento armato normale o precompresso”), relegando a categoria scorporabile la OS 12-A (“la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione dei dispositivi quali barriere, attenuatori d’urto, recinzioni e simili, finalizzati al contenimento ed alla sicurezza del flusso veicolare stradale”), con possibilità di non prevedere, nei singoli contratti applicativi, una o entrambe le scorporabili (essendo prevista come tale anche la categoria OG 3).
Negli stessi limiti sono stati impugnati il disciplinare di gara, lo schema di contratto, il capitolato speciale e la documentazione complementare, nonché la determina a contrarre prot. n. CDG – 0290113-1 dell’11 giugno 2020.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.