Il Consiglio di Stato accoglie l’appello incidentale proposto dal Ministero per lo sviluppo economico.
Pubblicato il: 1/11/2021
Industrie Generali S.p.a. è stata rappresentata nel contenzioso dagli avvocati Carlo Luigi Scrosati e Annarosa Corselli.
Con ricorso n. 105 del 2000, proposto innanzi al T.a.r. per la Lombardia, sede di Milano, la società Industrie Generali S.p.a. (di seguito la società) aveva chiesto l’annullamento del provvedimento di revoca concessivo delle agevolazioni ex lege n. 488/1992, motivato dal riscontrato scostamento rispetto al parametro occupazionale oltre i limiti consentiti dall’art. 3, comma 3 del provvedimento di concessione provvisoria, con intimazione alla restituzione della somma già versata. A sostegno dell’impugnativa, la società aveva dedotto la mancata indicazione delle modalità di opposizione al decreto e l’insussistenza dei presupposti, in quanto la cessione di ramo d’azienda a terzi non avrebbe comportato il venir meno di tutte le condizioni in base alle quali erano state concesse le agevolazioni ed in particolare, come evidenziato nello stesso atto impugnato, il trasferimento, oltre ad una parte dell’attività e dei beni, anche di una quota di personale attraverso la sua ubicazione presso una unità produttiva della società cessionaria, il tutto in pretesa violazione dell’art. 8, comma 1, lett. b), del D.M. 527/1995.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (n.r.g. 1784/2014), accoglie l’appello incidentale proposto dal Ministero per lo sviluppo economico e, per l’effetto, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, con salvezza degli effetti della domanda proposta dall’appellante ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a..