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La Corte si esprime a favore della Fenig S.r.l.


Pubblicato il: 3/5/2021

Zomparelli Maurizio è stato assistito dall'Avv.to Felice Fazio mentre la società Fenig S.r.l. è stata rappresentata dall'Avv.to Roberto Borlè Gioppi.

Maurizio Zomparelli impugnò il licenziamento intimatogli dalla Fenig s.r.l. per giustificato motivo oggettivo eccependo la fittizietà della motivazione postane a fondamento e denunciandone la natura ritorsiva. Il Tribunale, all'esito della fase sommaria, ritenne che il recesso avesse carattere ritorsivo, mentre all'esito dell'opposizione ne venne accertata l'illegittimità e, dichiarato risolto il rapporto, la società fu condannata al pagamento di un' indennità risarcitoria, ai sensi dell'art. 18 comma 5 della legge n. 300 del 1970 e ss.mm ., quantificata in diciotto mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il dott. Maurizio Zomparelli affidato a dieci motivi ai quali resiste con controricorso la Fenig s.r.I. 

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 6000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, 1 5 % per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge.