Il Consiglio di Stato accoglie il ricorso di Centro Sistemi S.r.l.
Pubblicato il: 10/11/2021
Centro Sistemi S.r.l. è stata rappresentata nel contenzioso dagli avvocati Carlo Angeletti, Mariano Protto e Luigi M. Angeletti mentre il Comune di Collegno è stato difeso dall'avvocato Marco Stefano Marzano.
Il 22 maggio 2012 la società Metropolis s.r.l. presentava domanda di permesso di costruire in deroga, ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e dell’art. 5, commi 9 ss., del decreto-legge n. 70 del 2011, convertito in legge n. 106 del 2011, al fine di recuperare l’edificio per ragioni di “razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente”, per cambio d’uso da terziario a residenziale di un fabbricato incompiuto sito nel Comune di Collegno in via Antonelli 12.
L’immobile era stato assentito con titolo edilizio n. 43 del 25 marzo 2002 (e successivo permesso di costruire in variante del 27 settembre 2005 e permesso di costruire di completamento del 10 luglio 2008) per una superficie complessiva di 10909,75 metri quadri con destinazione terziaria, nell’ambito di un Piano esecutivo convenzionato la cui convenzione era stata stipulata il 23 luglio 1993; era stato realizzato nella struttura, ma poi era rimasto incompiuto.
Il Consiglio comunale, con delibera n. 1 del 17 gennaio 2013, approvava la deroga, quale intervento di razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente, relativamente al mutamento di destinazione d’uso da terziario a residenziale (per una superficie di 5678,80 metri quadri, restando a destinazione terziaria il 1 e il 2 piano fuori terra per 2933,33 metri quadri), ai limiti di altezza (39,78 metri quadri) e al numero di piani (14), in quanto al di sopra dei i limiti previsti dalle NTA del PRGC vigente ( altezza massima di 22 metri e 7 piani), ai limiti di densità edilizia massima (indice di edificabilità fondiaria pari a 1,6 metri quadri rispetto al massimo di 1,2 consentito dalle NTA per le destinazioni residenziali o terziarie) con la prescrizione della destinazione su complessivi 87 alloggi del 50% degli alloggi ad edilizia convenzionata, di cui il 30 % ad affitto calmierato ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in funzione della realizzazione dell’interesse pubblico in relazione alla situazione di emergenza abitativa del Comune.
Avverso tale delibera la società Centro Servizi Sistemi d’Impresa ha proposto ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte, esponendo di essere proprietaria di un edificio di quattro piani destinato ad uffici in via Antonelli 10, contiguo a quello oggetto della deroga e di avere dunque interesse al mantenimento dell’originaria destinazione terziaria impressa dal piano urbanistico esecutivo che originariamente aveva riguardato anche l’edificio di sua proprietà; ha quindi formulato motivi di violazione di legge, in particolare, dell’art. 14 del D.P.R. 380/2001 e dell’art. 5, commi 9 ss., del decreto-legge n. 13 maggio 2011, n. 70 conv. nella legge 12 luglio 2011 n. 106, nonché di mancata valutazione di interesse pubblico alla deroga e il difetto di motivazione sul punto, di violazione e delle norme tecniche di attuazione del PRG comunale, del PEC, della convenzione urbanistica, di eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà, perplessità, mancanza dei presupposti di fatto e di diritto.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto accoglie il ricorso di primo grado. Condanna in solido il Comune di Collegno e la società Metropolis S.r.l al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, in favore della società appellante, liquidate in euro 6000,00 (seimila,00), oltre s.g. e accessori di legge, e rimborso del contributo unificato.