Il Consiglio di Stato dichiara inammissibile il ricorso proposto
Pubblicato il: 1/8/2021
Nel procedimento Com Metodi s.p.a. è stata rappresentata dagli avvocati Cristina Carnielli e Francesco Versaci, mentre Igeam s.r.l. e Igeam Consulting s.r.l. sono state rappresentate dagli avvocati Stefano Vinti e Chiara Carosi.
Con distinti provvedimenti, tutti datati 8 ottobre 2018, Consip s.p.a. aggiudicava al r.t.i. Igeam il lotti 4 della procedura di gara per la stipulazione di una convenzione ai sensi dell’art. 26 l. 23 dicembre 199, n. 488 e dell’art. 58 l. 23 dicembre 2000, n. 388 per l’affidamento dei “servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 legge n. 388/2000 – edizione 4” (denominata Gara Sic 4);
- il provvedimento di aggiudicazione era impugnato dal r.t.i. Gi One s.p.a., altro operatore in gara, al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio in giudizio concluso dalla sentenza 18 giugno 2019, n. 7926, di reiezione del ricorso;
- a seguito di appello proposto da Gi One s.p.a., il Consiglio di Stato, con la sentenza sez. V, 12 febbraio 2020, n. 1074.
Annullava il provvedimento di aggiudicazione per “eccesso di potere per contrasto con il principio di ragionevolezza dell’azione amministrativa”, in quanto Consip s.p.a. aveva dapprima, con atto del 24 gennaio 2018, segnalato all’A.G.C.M. la possibile conclusione di un accordo anticoncorrenziale tra gli operatori partecipanti alla procedura di gara, ma, poi, senza attendere gli esiti della procedura avviata dall’Autorità – che, in effetti, s’era conclusa con l’adozione del provvedimento sanzionatorio del 2 ottobre 2019, n. 27908 nei confronti di Sintesi s.p.a. Igeam s.p.a. e Com Metodi s.p.a. – aveva aggiudicato la procedura ad uno di questi;
In via conformativa ordinava alla stazione appaltante di determinarsi nuovamente “a partire, (…), dalla valutazione dell’ammissione degli operatori economici, e questa volta, inevitabilmente, tenendo conto di tutte le sopravvenienze intervenute nel corso della durata del presente giudizio”;
Accoglieva il motivo rivolto ad ottenere l’esclusione del r.t.i. Igeam dalla procedura di gara;
d) in accoglimento della domanda proposta dal ricorrente, dichiarava ex art. 122 cod. proc. amm. inefficace la convenzione tra Consip s.p.a. e Igeam s.r.l. a far data dalla sua stipulazione;
Consip s.p.a., con atto notificato il 22 marzo 2021, ha proposto ricorso per ottemperanza ex art. 112, comma 5 e 114 Cod. proc. amm. domandando chiarimenti in ordine alle modalità di esecuzione della sentenza n. 1074 del 2020: - riferisce di aver, in esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato, effettuato una nuova valutazione di ammissibilità degli operatori economici alla procedura di gara, tenendo conto di tutte le circostanze sopravvenute tra le quali, in particolare, le sentenze con le quali il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha disposto l’annullamento del provvedimento sanzionatorio per condotta anticoncorrenziale adottato dall’A.G.C.M. nei confronti del r.t.i. Igeam (e degli altri operatori in gara tra cui Com Metodi) e che, all’esito di tale rinnovata attività procedurale, il r.t.i. Com Metodi era risultato aggiudicatario del lotto 4; - domanda, allora, chiarimenti in ordine alla sorte degli ordinativi di fornitura già emessi sulla base delle convenzioni dichiarate inefficaci nonché relativamente alle modalità di subentro dei “nuovi” fornitori.
Per questo motivo il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale dichiara inammissibile il ricorso proposto.