Il Consiglio di Stato respinge il ricorso di Rmt S.C.a R.L.
Pubblicato il: 6/16/2021
RMT S.c.a r.l. è stata rappresentata nel contenzioso dagli avvocati Stefano Gattamelata e Carlo Merani mentre Azienda Ospedaliero-Universitaria San Luigi Gonzaga è stata difesa dagli avvocati Carlo Angeletti, Stefano Vinti e Luigi M. Angeletti.
La società appellante impugna, chiedendone la riforma previa sospensione dell'efficacia, la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) n. 00073/2021, che ha respinto il suo ricorso volto all’annullamento della deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda ospedaliero-universitaria San Luigi Gonzaga di Orbassano n. 24 del 14 gennaio 2020. Tale deliberazione ha aggiudicato a Sirio S.p.a., all’esito della procedura di gara indetta, ai sensi dell'art. 60 e degli artt. dal 164 al 178 del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50, la concessione della gestione del servizio bar – ministore - edicola presso l'Azienda, per una durata di cinque anni con opzione di proroga tecnica di sei mesi. Erano stato impugnati anche i verbali di gara, ed inoltre il disciplinare di gara nella parte in cui prevede la non applicabilità della procedura di verifica delle anomalie delle offerte. Per l’effetto, la società appellante chiede altresì la declaratoria di inefficacia del contratto di concessione, ove stipulato, l'accertamento del diritto ad essere dichiarata aggiudicataria della concessione nonché, in via subordinata, la condanna dell'Azienda ospedaliero-universitaria al risarcimento per equivalente monetario del danno, da determinare anche in via equitativa. In particolare, RMT S.c.a r.l. (concessionario dal 2010 del bar interno dell’Ospedale San Luigi Gonzaga di Orbassano) ha partecipato alla procedura aperta per l’affidamento della concessione della gestione del servizio bar - ministore - edicola per la durata di cinque anni, da esperirsi in modalità telematica tramite piattaforma regionale SINTEL. Entro il termine di scadenza sono pervenute sei offerte, tra cui quella della Ricorrente e quella della società Sirio S.p.a., che ha ottenuto il punteggio più alto con un canone annuale pari a € 317.380,00. La Stazione Appaltante, nonostante la specifica segnalazione di un referente dell’Appellante, ha inizialmente deciso di non procedere con la verifica dell’anomalia dell’offerta. Dopo alcune richieste di accesso agli atti gara, l’odierna appellante RMT ha proposto ricorso nei confronti della deliberazione di aggiudicazione della concessione a favore della Sirio S.p.a. contestando l’illegittimità dell’aggiudicazione sotto tre distinti profili: 1) l’insostenibilità e incongruità dell’offerta economica di Sirio; 2) la violazione dell’art. 167 del Codice dei lavori pubblici per inosservanza del valore della concessione indicato dalla Stazione Appaltante; 3) l’omessa attivazione del sub-procedimento di verifica dell’anomalia nonostante l’offerta di Sirio presentasse indizi sintomatici.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente decidendo sull’appello proposto, lo respinge.