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Il Consiglio di Stato respinge l’appello di Officina Catucci di Catucci Carmela & C. s.a.s., De Martino s.r.l., Centrauto Topputo s.r.l., Ficco s.r.l. contro Ministero dell’interno et al


Pubblicato il: 10/4/2021

Officina Catucci di Catucci Carmela & C. s.a.s., De Martino s.r.l., Centrauto Topputo s.r.l., Ficco s.r.l. sono stati rappresentati e difesi dagli avvocati Augusto Bonazzi e Silvia Nicodemo in un appello contro Ministero dell’interno, Ufficio territoriale del Governo di Bari, Agenzia del demanio, Agenzia del Demanio - Direzione regionale Puglia e Basilicata. Scaringella s.r.l. è stata rappresentata e difesa dagli avvocati Michele De Palma e Domenico Greco.

Con provvedimento congiunto n. 63608/2017 il Prefetto di Bari e l’Agenzia del demanio, Direzione regionale Puglia e Basilicata, all’esito della gara indetta con determina parimenti congiunta n. 15832/2017, aggiudicavano il servizio triennale di recupero, custodia e acquisto dei veicoli oggetto di sequestro amministrativo, fermo o confisca nell’ambito della Città metropolitana di Bari, al raggruppamento temporaneo di imprese denominato “Depositerie Riunite dell’Area Metropolitana di Bari”, con mandataria Scaringella s.r.l..

Le imprese componenti il RTI secondo classificato, odierne appellanti, con mandataria Officina Catucci di Catucci Carmela & C. s.a.s., impugnavano l’aggiudicazione e tutti gli anni presupposti e connessi, nonché la lex specialis di gara, innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia. Con le proposte doglianze assumevano che l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per carenza dei prescritti requisiti tecnici di partecipazione, o comunque conseguire un punteggio minore di quello attribuitole dalla commissione giudicatrice, e sostenevano ulteriormente l’illegittimità della disciplina di gara per violazione del principio di sinallagmaticità in relazione a una delle previste prestazioni. Domandavano l’annullamento degli atti gravati, l’adozione delle misure di cui agli artt. 121 e 122 del Codice del processo amministrativo, e, in subordine, il risarcimento del danno.

Scaringella ha formulato ricorso incidentale, con riproposizione ex art. 101, comma 2, Cod. proc. amm., delle eccezioni e questioni giuridiche non esaminate o assorbite dal primo giudice. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello di cui in epigrafe, a) accoglie l’appello incidentale e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata con diversa motivazione, disponendo, in luogo della dichiarata irricevibilità e infondatezza del ricorso di primo grado, la sua improcedibilità; b) respinge l’appello principale e il motivo aggiunto.

Compensa tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.