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La Corte si esprime a favore di Maria Beatrice Hospital Srl, di Equitalia Centro S.p.a. e dell'I.N.A.I.L.


Pubblicato il: 3/4/2021

Gli Avv.ti Emanuela Paoletti e Andrea Astolfi hanno assistito Maria Beatrice Hospital S.r.l. mentre l'I.N.A.I.L. è stato difeso dagli Avv.ti Raffaela Fabbi e Lorella Frasconà.

La Corte d'appello di Firenze, con la sentenza n. 51 del 2014, riuniti gli appelli proposti dall'INPS, anche quale mandatario di S.C.C.I. s.p.a, avverso le sentenze nn. 1068 e 1108 del locale Tribunale, li ha rigettati unitamente all'appello principale ed incidentale proposti, avverso le medesime sentenze, da Villa Maria Beatrice Hospital s.r.I., confermando dunque entrambe le sentenze che avevano accolto in parte le opposizioni a cartelle esattoriali proposte dalla società e con le quali l'Istituto aveva preteso il pagamento della contribuzione relativa agli anni compresi tra il 1995 e parte del 1999 in ordine al rapporto di lavoro di 18 infermieri professionali, ritenuti subordinati a seguito di accertamento ispettivo.

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l'INPS sulla base di un motivo successivamente illustrato con memoria. Resiste con controricorso Maria Beatrice Hospital s.r.l. che ha, pure, depositato memoria. Inail ed Equitalia Centro s.p.a non hanno svolto attività difensiva. 

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4500,00 per compensi, oltre ad Euro 200, 00 per esborsi, spese forfetarie nella misura del 15 % e spese accessorie di legge.