La Corte respinge in ricorso di Tecnocivis S.p.a. contro Molle Annalisa
Pubblicato il: 3/3/2021
Nel procedimento la Tecnocivis S.p.a. è stata rappresentata dall'Avv.to Fulvio Briano mentre Molle Annalisa è stata difesa dagli Avv.ti Guido Fiorentino e Sergio Acquilino.
Il Tribunale di Savona, con la pronuncia n. 176 del 2015, ha respinto la domanda con la quale Annalisa Molle aveva chiesto il riconoscimento del diritto all'inquadramento nella categoria 7^ Quadri o, in subordine, nella cat. 7^ del CCNL Metalmeccanici, per il lavoro da essa svolto presso Tecnocivis spa quale responsabile del servizio di comunicazione. Il giudice aveva rilevato che mancavano, nell'attività espletata dalla Molle, quelle caratteristiche di prolungata esperienza e di autonomia richieste dalle declaratorie contrattuali anche solo per il riconoscimento della 7^ categoria.
La Corte di appello di Genova, con la sentenza n. 104 del 2016, ha accolto parzialmente il gravame proposto dalla lavoratrice e, in riforma della impugnata pronuncia, ha condannato la Tecnocivis spa a inquadrare Molle Annalisa, a far data dall'1.3.2007, nella 7^ categoria del CCNL Metalmeccanici Industria, compensando per metà le spese di entrambi i gradi e ponendo la restante parte a carico della società. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione la Tecnocivis spa affidato a due motivi cui ha resistito con controricorso Annalisa Molle, illustrato con memoria.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 5.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.