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L'I.N.P.S. vince in Cassazione contro Videotime S.p.a. ed Equitalia Sud S.p.a.


Pubblicato il: 3/2/2021

La società Videotime S.p.a. è stata rappresentata dagli Avv.ti Mattia Persiani ed Ernesto Caggiano.

Con sentenza del 4.2.14, la Corte d'Appello di Milano ha confermato la sentenza del 2010 del tribunale della stessa sede che aveva accolto l'opposizione a cartella esattoriale, per Euro 185.760 ed euro 1.788, relativa a contributi dovuti per alcuni lavoratori dello spettacolo dal 1988 al 1995.

In particolare, la corte territoriale ha ritenuto che l'originario debito verso l'Enpals (cui ex articolo 21 DL 201/11 conv. in L 214/11 era poi succeduto INPS) era stato novato all'esito di provvedimento n. 8 del 1998 dell'Inps, che aveva rideterminato il credito, all'esito di istanza di condono e, per altro verso, di ricorso amministrativo parzialmente accolto, con conseguente applicabilità del termine quinquennale di prescrizione previsto dall'articolo 3 comma 9 della legge 335 del 95. La corte ha quindi ritenuto prescritto il credito per decorso del detto termine. Avverso tale sentenza ricorre l'INPS per due motivi, cui resiste la società con controricorso illustrato da memoria.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla medesima corte d'appello di Milano in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.