La Corte si esprime a favore dell'I.N.P.S.
Pubblicato il: 3/2/2021
L'associazione C.s.c. Gestione Società Sportiva Dilettantistica A.r.l. è stata rappresentata dall'Avv.to Alessandro Rufini.
Con sentenza depositata il 30.10.2014, la Corte d'appello di Brescia ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda dell'INPS volta ad accertare la sussistenza delle omissioni contributive già contestate a Bogazzi s.s.d. a r.l. (poi denominata C.S.C. Gestioni Società Sportiva Dilettantistica a r.I.) in un verbale di accertamento congiuntamente redatto dalla Direzione Prov.le del Lavoro, dall'INPS e dall'INAIL e successivamente annullato dal Comitato Regionale del Lavoro.
La Corte, in particolare, ha rigettato le questioni preliminari riproposte nel gravame e variamente concernenti l'improponibilità di un'azione di accertamento di omissioni contributive contestate in un verbale poi annullato in sede amministrativa e, nel merito, ha rigettato le doglianze specificamente mosse dalla società nei confronti dell'accertamento giudiziale delle omissioni medesime, rilevando la loro sussistenza sia per ciò che concerneva i lavoratori Massimo Chitò e Francesca Merelli, assunti con contratti a progetto ritenuti affatto generici e comunque dissimulanti altrettanti rapporti di lavoro subordinato, sia con riguardo alla lavoratrice Jessica Lanfranchi, assunta con contratto di apprendistato professionalizzante per lo svolgimento di mansioni per le quali aveva già lavorato in precedenza alle dipendenze della stessa società. Per la cassazione di tali statuizioni C.S.C. Gestioni Società Sportiva Dilettantistica a r.l. ha proposto ricorso, deducendo quattro motivi di censura. L'INPS ha resistito con controricorso.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 5.200,00, di cui Euro 5.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.