Il Consiglio di Stato respinge l'appello di Associazione Legambiente Onlus contro il Comune di Lodi et al.
Pubblicato il: 9/10/2021
L'Associazione Legambiente Onlus è stata rappresentata e difesa dagli avvocati Monica Meroni e Emanuela Beacco. Il Comune di Lodi è stato rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Andena e Giovanni Corbyons. La Regione Lombardia è stata rappresentata e difesa dall’avvocato Antonella Forloni.
Con ricorso n.r.g. 1455 del 2009 la Associazione Legambiente Onlus (d’ora in avanti solo Legambiente o l’Associazione) e i signori Guido Boletti e Giulio Cavalli hanno impugnato innanzi al T.A.R. per la Lombardia la delibera del Consiglio comunale di Lodi n. 34 del 14 marzo 2009, avente ad oggetto la ratifica del terzo Accordo di programma per il completamento di strutture per l’Università di Milano e la realizzazione di un Polo per la ricerca e lo sviluppo tecnologico per la zootecnia e il settore agroalimentare di livello europeo, nonché gli atti ad essa presupposti nominativamente indicati, tra i quali due precedenti Accordi di programma. Con motivi aggiunti, hanno altresì chiesto l’annullamento delle delibere di Consiglio comunale n. 35 del 14 marzo 2011, n. 36 del 15 marzo 2011 e n. 38 del 16 marzo 2011, di approvazione in via definitiva del Piano di governo del territorio (PGT), suddiviso in parti distinte, con la reiterata previsione della ridetta progettualità.
Oggetto di rilievo era la mancanza di VAS a corredo dell’Accordo di programma, che pure produce gli effetti di una variante urbanistica; la valutazione che ha preceduto il PGT a sua volta, avendo recepito acriticamente le scelte precedenti, violava le regole di cautela sottese all’istituto essendo priva di contenuti effettivi, come dimostrato dalla omessa considerazione della c.d. “opzione zero”. Essa, inoltre, era stata effettuata da un soggetto che, in quanto interno al medesimo Comune di Lodi, non godeva della necessaria autonomia decisionale che deve connotare la figura dell’“Autorità competente”, sicché la cornice normativa posta alla base della relativa scelta organizzativa avrebbe dovuto essere rimessa alla Corte di Giustizia UE per valutarne la conformità alla Direttiva 2001/42/CE ai sensi dell’art. 267 TFUE. Lo strumento urbanistico, infine, era da considerare inefficace per violazione del termine perentorio di 90 giorni prescritto per la sua approvazione all’esito dei rilievi della Provincia dall’art. 13 della l.r. n. 12 del 2005.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e per l’effetto conferma la sentenza del T.A.R. per la Lombardia n. 184 del 2014.
Spese del grado compensate.