Notizie

MF - I ranking di Class Editori | Best of

Il Consiglio di Stato respinge l'appello proposto da Cosmopol s.p.a.


Pubblicato il: 6/28/2021

Nel procedimento Cosmopol s.p.a. è stata rappresentata dagli avvocati Gianluigi Pellegrino, Arturo Testa. La Regione Basilicata è stata rappresentata dall'avvocato Anna Carmen Possidente. L'Istituto di Vigilanza La Torre s.r.l. è stata rappresentata dall'avvocato Antonio Scuderi.

La società Cosmopol s.p.a. (di seguito “Cosmopol”) ha partecipato alla gara indetta, con determinazione dirigenziale del 22 settembre 2016, dal Dipartimento Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (di seguito, la “SUA”, la “Stazione Appaltante” o la “Regione”), in qualità di centrale di committenza per conto di varie Amministrazioni contraenti, per l’affidamento, mediante procedura aperta da aggiudicarsi col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, “dei servizi di vigilanza armata, custodia-portierato e altri servizi di vigilanza presso le sedi delle AA.SS.LL./ A.O.R. San Carlo / IRCCS CROB / Giunta Regionale / Consiglio Regionale / ARPAB e ARDSU della Regione Basilicata per la durata di 5 anni”, per un importo complessivo a base d’asta di € 49.700.000,00, compresi gli oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa, presentando la propria offerta per vari lotti. In particolare, il lotto 10, di interesse del presente giudizio, nell’ambito del quale la ricorrente Cosmopol era risultata prima graduata, aveva ad oggetto i servizi da espletare presso le sedi dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (“A.R.P.A.B.”).

Con sentenza n. 406 del 2 maggio 2019 il Tribunale amministrativo per la Basilicata, in accoglimento del ricorso proposto dalla Cosmopol, annullava l’impugnato provvedimento di esclusione della ricorrente (giusta determinazione dirigenziale n. 229 del 16 novembre 2018) e la contestuale aggiudicazione alla seconda classificata Istituto di Vigilanza La Torre s.r.l. (di seguito “Vigilanza la Torre”) del lotto su indicato, “fatta salva l’ulteriore attività amministrativa della stazione appaltante, relativa alla verifica di congruità dell’offerta presentata da Cosmopol s.p.a.”.

Rinnovata l’attività amministrativa in esecuzione della sentenza, passata in giudicato, la Stazione appaltante comunicava la nuova esclusione della Cosmopol dalla gara per anomalia dell’offerta, giusta determinazione dirigenziale del 10 febbraio 2020, e l’aggiudicazione a favore della Vigilanza La Torre.

Con la sentenza in epigrafe, nella resistenza della Regione Basilicata e dell’aggiudicataria Vigilanza La Torre, il Tribunale amministrativo adito ha respinto il ricorso principale e dichiarato inammissibile l’atto di motivi aggiunti, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite. Avverso tale decisione la Cosmopol ha proposto appello. 

Per questo motivo il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.