Il Consiglio di Stato respinge l'appello di Cytec nei confronti di EAV srl e Ranieri Impiantistica
Pubblicato il: 6/14/2021
Nel procedimento Cytec s.r.l. è stata rappresentata dall'avvocato Giorgio Leccisi. Ente Autonomo Volturno (EAV) s.r.l. è stato rappresentato dall'avvocato Luca Ruggiero, mentre Ranieri Impiantistica s.r.l. è stata rappresentata dagli avvocati Giuliano Berruti e Marco Monaco.
Con bando di gara pubblicato sulla GUUE in data 4 luglio 2019 con n. 311536, l’Ente Autonomo Volturno s.r.l. indiceva una gara a procedura aperta per affidare in appalto, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il servizio di manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione estiva ed invernale, degli impianti ausiliari e degli impianti antincendio dei propri depositi degli autobus di Torre Annunziata, Sorrento, Galileo Ferraris, Comiziano, Agnano, Ischia e Procida (C.I.G. 795929492F), per un importo complessivo posto a base di gara di euro 657.897,45. I costi della manodopera venivano determinati dalla stazione appaltante, ai sensi dell’art. 23 comma 16 del d.lgs. n. 50 del 2016, nella misura pari a circa il 70% del valore della manutenzione ordinaria, programmata e correttiva ed in circa il 40% del valore della manutenzione straordinaria.
All’esito delle operazioni di gara veniva definita la graduatoria delle offerte, che vedeva Ranieri Impiantistica s.r.l. collocarsi al primo posto con punti 100, mentre Cytec s.r.l. risultava seconda graduata, con punti 92,81.
Avverso il provvedimento di aggiudicazione Cytes s.r.l. proponeva ricorso al Tribunale amministrativo della Campania, chiedendo altresì che fosse dichiarato inefficace il contratto di appalto nelle more eventualmente stipulato e che fosse accertato il suo diritto a conseguire l’aggiudicazione della commessa. Si costituivano in giudizio EAV s.r.l. e Ranieri Impiantistica s.r.l., chiedendo il rigetto del gravame.
Per questo motivo il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna l’appellante al pagamento, in favore dell’Ente Autonomo Volturno s.r.l. e di Ranieri Impiantistica s.r.l., delle spese di lite del grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 4.000,00 (quattromila/00) ciascuna, oltre Iva e Cpa se dovute.