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Il Consiglio di Stato si esprime sul ricorso di Monte Barbaria S.r.l. contro il Comune di Valdobbiadene et al. e sul ricorso di Elemedia S.p.a. contro il Comune di Valdobbiadene et al.


Pubblicato il: 9/1/2021

La società Monte Barbaria S.r.l. è stata rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Calegari, Roberto Orfeo e Michela Reggio D'Aci. Il Comune di Valdobbiadene è stato rappresentato e difeso dall’avvocato Luigi Garofalo. La società consortile “R5” a r.l. è stata rappresentata e difesa dagli avvocati Felice Vaccaro e Avilio Presutti. La società Elemedia S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Mangialardi e Angelo Clarizia.

Con ricorsi in appello rubricati, rispettivamente, al n. R.g. 6794/2019 e al n. R.g. 7420/2019 la società Monte Barbaria S.r.l. e la società Elemedia S.p.a. hanno chiesto a questo Consiglio la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, Sez. III, 6 maggio 2019 n. 555, con la quale è stato respinto il ricorso (R.g. n. 19/2019) proposto dalla società Monte Barbaria S.r.l. (e nel quale la società Elemedia S.pa. ha proposto intervento ad adiuvandum) ai fini dell’annullamento dell'ordinanza n. 149 del 23 ottobre 2018 (prot. 22766), emessa dal Comune di Valdobbiadene, con la quale il predetto comune ha imposto alla suddetta società “il divieto di prosecuzione dell’attività e la rimozione entro il termine di giorni 90 (novanta) dalla data di notifica (…) degli apparati non richiesti/comunicati in difformità dello stato di fatto agli atti del comune – Rif. Stato autorizzato pratiche edilizie n. 128/V/1991 e n. 2016-0325-00”nonché dell'ordinanza n. 102 del 31 luglio 2018 di sospensione dei lavori su immobile situato nel Comune di Valdobbiadene al CT Catasto Terreni Sezioni A - foglio 6, mapp. 39.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sugli appelli, come indicati in epigrafe:

1) dispone la riunione dei ricorsi in appello n. R.g. 7420/2019 al ricorso in appello n. R.g. 6794/2019;

2) respinge il ricorso n. R.g. 6794/2019 e dichiara inammissibile il ricorso n. R.g. 7420/2019 e, per l’effetto, conferma la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, Sez. III, 6 maggio 2019 nn. 555 con la quale è stato respinto il ricorso (n. R.g. 19/2019) proposto in primo grado;

3) condanna la società Monte Barbaria S.r.l. e la società Elemedia S.p.a., in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, a rifondere le spese del grado di appello in favore del Comune di Valdobbiadene e della società consortile “R5”, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, liquidandosi complessivamente le stesse nella misura di € 2.000,00 (euro duemila/00) per ciascuna delle due parti suindicate, oltre accessori come per legge;

4) spese del grado di appello compensate con riferimento alle altre parti intimate in giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.