Il Consiglio di Stato respinge l'appello principale proposto da Sol s.p.a. e dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, il ricorso incidentale proposto da Linde Medicale
Pubblicato il: 6/10/2021
Nel procedimento Sol s.p.a. è stata rappresentata dall'dall’Avvocato Giuseppe Franco Ferrari. A.S.U.R. Marche – Azienda Sanitaria Unica Regionale è stata rappresentata dall’Avvocato Giuseppe Carassai. Linde Medicale s.r.l. è stata rappresentata dall’Avvocato Luigi Biamonti, dall’Avvocato Federico Mazzella e dall’Avvocato Niccolò Antonino Gallitto. Sapio Life s.r.l è stata rappresentata dall’Avvocato Maria Rosaria Ambrosini.
A.S.U.R. (Azienda Sanitaria Unica Regionale) Marche – di seguito, e per brevità, solo ASUR o stazione appaltante – ha indetto, con la determina n. 113/ASYRDG del 12 marzo 2019, una procedura aperta, in modalità telematica, per la conclusione di accordi quadro, ai sensi dell’art. 54, comma 3, del d. lgs. n. 50 del 2016, per la «fornitura di gas medicinali con relativi impianti di stoccaggio, del servizio di gestione impianti, rete di distribuzione e lavori accessori» per la durata di 7 anni, suddivisa in 5 lotti da aggiudicarsi, tutti, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. L’affidamento è stato suddiviso in lotti funzionali corrispondenti al fabbisogno unitario delle 5 Aree Vaste Territoriali in cui è articolata l’ASUR. Entro il termine fissato dal bando (11 giugno 2019), per il lotto n. 5, sono pervenute due offerte, l’una dell’odierna appellante, Sol s.p.a. in r.t.i. con Sapio Life s.r.l., e l’altra di Linde Medicale s.r.l. Esaurito l’esame delle offerte tecniche, la Commissione giudicatrice ha assegnato 69,05/70 punti all’offerta dell’odierna appellante e 62,93/70 punti a quella presentata da Linde Medicale s.r.l. All’esito dell’apertura delle offerte economiche, l’odierna controinteressata Linde Medicale s.r.l. ha ottenuto il punteggio complessivo di 92,70/100 punti – di cui 29,79/30 punti per l’offerta economica – collocandosi prima in graduatoria. Dopo avere svolto la verifica dell’eventuale anomalia dell’offerta, ai sensi dell’art. 97, comma 5, del d. lgs. n. 50 del 2016, la stazione appaltante ha disposto l’aggiudicazione della gara, quanto al lotto n. 5, a Linde Medicale s.r.l.
L’odierna appellante Sol s.p.a., con ricorso notificato il 29 luglio 2020, ha quindi provveduto ad impugnare avanti al Tribunale amministrativo regionale per le Marche l’aggiudicazione, in una con tutti gli atti prodromici e presupposti, assumendone l’illegittimità per diversi vizi dell’offerta di Linde Medicale s.r.l., e ne ha chiesto, previa sospensione dell’esecutività, la riforma, articolando, altresì, una espressa istanza istruttoria, volta ad ottenere la produzione documentale inerente all’offerta della stessa Linde, non ostesa dalla stazione appaltante.
2.1. Nel primo grado del giudizio si sono costituite ASUR, che ha prodotto la documentazione richiesta, nonché la stessa controinteressata Linde Medicale s.r.l., la quale ha proposto un ricorso incidentale escludente nei confronti dell’offerta presentata dal r.t.i., secondo graduato, composto da Sol s.p.a. e da Sapio Life s.r.l.
Sapio Life s.r.l., mandante del detto r.t.i., si è quindi costituita per chiedere la reiezione del ricorso incidentale, proposto da Linde Medicale s.r.l., mentre la ricorrente principale Sol s.p.a., alla luce della ulteriore documentazione prodotta in giudizio dalla stazione appaltante, ha proposto motivi aggiunti contro l’aggiudicazione della gara in favore della stessa Linde, deducendo ulteriori vizi dell’aggiudicazione.
Infine, con la sentenza n. 749 del 7 dicembre 2020, il Tribunale ha respinto il ricorso principale, integrato da motivi aggiunti, proposto da Sol s.p.a. e ha dichiarato improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse, il ricorso incidentale proposto da Linde Medicale s.r.l.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, proposto da Sol s.p.a., lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.

