Il Consiglio di Stato accoglie in parte il ricorso di primo grado e lo respinge per il resto
Pubblicato il: 2/15/2021
Nel procedimento Energetica Romana S.r.l. è stata rappresentata dall'avvocato Carlo Sarro, mentre Terna – Rete Elettrica Nazionale S.p.A. è stat rappresentata dagli avocati prof. Andrea Zoppini e Giorgio Vercillo.
Con deliberazione del 24 giugno 2016 n. 342/2016/E/eel l’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (oggi, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente – per brevità, anche ARERA o Autorità) ha avviato un procedimento per l’adozione di provvedimenti prescrittivi e/o di misure di regolazione asimmetrica, rispettivamente ai sensi dell’art. 2, comma 20, lett. d), L. n. 481/95 e dell’art. 43, comma 5, D. Lgs. n. 93/11, volte a promuovere la concorrenza e garantire il buon funzionamento dei mercati mediante un efficace e proporzionato contrasto delle condotte, poste in essere da parte di alcuni utenti del dispacciamento, titolari di unità di consumo o di unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili, tradottesi in strategie di programmazione non coerenti con i principi di diligenza, prudenza, perizia e previdenza ex art. 14.6, all. A deliberazione ARERA n. 111/06.
Al fine di pronunciare sulle censure svolte dalla parte ricorrente, in via preliminare, giova ricostruire la struttura e la funzione del servizio pubblico di dispacciamento, alla stregua della disciplina dettata dall’Autorità con delibera n. 111/06, attuativa delle previsioni degli artt. 3 e 5 del d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79, tenuto conto dei chiarimenti già forniti al riguardo dalla Sezione (cfr. in specie sentenze nn. 1586, 2045 e 4422 del 2019).
La ragione d’essere del servizio di dispacciamento risiede nel dato fisico per cui l’energia elettrica non può essere, in linea di principio, immagazzinata al pari di altri beni di valore economico, ma deve essere prodotta e consumata nel momento in cui l’utente finale la richiede. L’attività di dispacciamento ‒ esercitata su tutto il territorio nazionale in regime di concessione dal gestore della rete di trasmissione nazionale (Terna s.p.a.) ‒ ha quindi la funzione di assicurare, in ogni momento, l’equilibrio fra produzione e consumo di energia elettrica, garantendo la sicurezza e continuità di fornitura di elettricità, in tale modo evitando gli sprechi, che conseguirebbero ad una superproduzione rispetto al consumo, e i distacchi (blackout), che conseguirebbero ad un sovra-consumo rispetto alla produzione. La quantità di energia elettrica immessa nella rete dipende dall’entità della domanda e dell’offerta, come risultanti dalle contrattazioni che si svolgono nei mercati dell’energia e, principalmente, nel mercato del giorno prima (MGP) oppure nel mercato infra giornaliero (MI), che può andare a modificare quanto stabilito nel Mercato del Giorno Prima.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e, per l'effetto, in parziale riforma dell’impugnata sentenza, accoglie il ricorso di primo grado nei limiti e nei sensi di cui in motivazione, respingendolo per il resto.