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Il Consiglio di Stato accoglie l’appello n. R.g. 1802/2018 e respinge l’appello n. R.g. 2312/2018.


Pubblicato il: 5/20/2021

Ni.Mar. S.r.l. è stata rappresentata nel contenzioso dagli avvocati Carlo Fratta Pasini e Guido Facciolo.

La presente controversia, nella sede d’appello, muove dalla sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sez. I, 5 dicembre 2017 n. 11984 con la quale è stato parzialmente accolto il ricorso (n. R.g. 13461/2015) proposto dalla società Ni.Mar. S.r.l. (d’ora in poi, per brevità, Nimar) nei confronti del provvedimento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (d’ora in poi, per brevità Autorità o AGCM) n. 25589, adottato in data 29 luglio 2015, con il quale, a conclusione del procedimento istruttorio I 784 (Ecoambiente-Bando di gara per lo smaltimento dei rifiuti da raccolta differenziata), ha deliberato che le società Ni.Mar. S.r.l., Nuova Amit S.r.l., Fertitalia S.r.l e Sesa S.p.a. hanno posto in essere un’intesa restrittiva della concorrenza avente per oggetto il coordinamento del proprio comportamento per la partecipazione alla procedura di gara bandita dalla società Ecoambiente S.r.l. nel marzo 2013 per l'affidamento del servizio di trattamento e smaltimento delle frazioni “umido organico” e “verde” derivanti dalla raccolta differenziata dei rifiuti dei comuni della Provincia di Rovigo ed irrogato alla Nimar una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 259.733.

Nei confronti della suindicata sentenza di primo grado propongono appello, per ovvi opposti motivi e con due distinti mezzi di gravame, l’AGCM e la Nimar chiedendone la riforma secondo le prospettazioni contrastanti tra di loro che qui di seguito saranno illustrate.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe indicati: 1) dispone la riunione del ricorso in grado di appello n. R.g. 2312 del 2018 al ricorso in grado di appello n. R.g. 1802/2018; 2) accoglie l’appello n. R.g. 1802/2018 e respinge l’appello n. R.g. 2312/2018 e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sez. I, 5 dicembre 2017 n. 11984, respinge il ricorso di primo grado (n. R.g. 13461/2015); 3) spese del doppio grado di giudizio, per i due giudizi riuniti, compensate.