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Il Consiglio di Stato rigetta il ricorso di Althea Italia S.p.A.


Pubblicato il: 3/12/2021

Althea Italia S.p.A. è stata rappresentata nel contenzioso dall'Avvocato Saverio Sticchi Damiani, Regione Calabria dall'Avvocato Angela Marafioti, H.C. Hospital Consulting S.p.A. rappresentata e difesa dagli Avvocati Antonio Bivona e Marianna Capizzi e GE Medical Systems Italia S.p.A dagli Avvocati Antonio Lirosi e Marco Martinelli.

Con ricorso al TAR per la Calabria, sezione di Catanzaro, r.g.n. 239 del 2020, Althea Italia S.p.A. impugnava l’aggiudicazione definitiva del Lotto 3 della gara telematica per l’affidamento del servizio integrato di manutenzione e gestione delle apparecchiature elettromedicali delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Calabria al costituendo RTI capeggiato da H.C. Hospital Consulting S.p.A (con punti 83,19). La ricorrente, seconda classificata con punti 79,748, denunciava l’erronea attribuzione da parte della Commissione del punteggio alla propria offerta tecnica per i criteri “quantitativi” sub. 2.1.A), 2.1.B), 4.4, in violazione dell’Allegato 2 al Disciplinare di gara e al capitolato. In particolare, la ricorrente deduceva che per il criterio 2.1.A), per risposte giornaliere del call center superiori a 200, era previsto un punteggio “quantitativo” che illegittimamente non è stato attribuito nonostante avesse documentato la capacità di rispondere a ben 17.760 chiamate giornaliere. Per il criterio 2.1.B) la ricorrente aveva ricevuto 0,25 punti, nonostante avesse indicato e documentato la presenza di sette lavoratori appartenenti alle categorie protette. 

Per il criterio 4.4, per il quale il punteggio era attribuito per l’offerta di controlli funzionali aggiuntivi per ogni apparecchiatura (superiori a 2) la ricorrente aveva ricevuto zero punti nonostante avesse indicato e documentato nell’offerta tecnica un quantitativo complessivo di 2.127 controlli aggiuntivi.La ricorrente ha denunciato anche la non corretta verbalizzazione delle operazioni della Commissione e, in subordine, la manifesta illogicità della discrezionalità esercitata dalla Commissione nella valutazione della propria offerta.

Si costituivano in giudizio la Regione e l’aggiudicataria, che proponeva anche ricorso incidentale, lamentando la mancata esclusione della ricorrente dalla gara per violazione dell’art. 80, comma 5, D.lgs. n. 50/2016 per non essere state dichiarate 5 risoluzioni contrattuali, una decadenza da aggiudicazione e un provvedimento di custodia cautelare dell’ex amministratore.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata. Spese compensate.