Il Consiglio di Stato respinge il ricorso.
Pubblicato il: 5/11/2021
Ladisa S.r.l. e Capital S.r.l. è stata rappresentata nel contenzioso Angelo Clarizia e Federico Tedeschini, SO.RE.SA. S.p.a. dall'avvocato Leopoldo Di Bonito e Sirio S.r.l. dall'avvocato Lorenzo Lentini.
La Società Regionale per la Sanità (Soresa) ha indetto una procedura aperta suddivisa in 6 lotti per la stipula di accordi quadro quinquennali con le Aziende Sanitarie della Regione Campania aventi ad oggetto la fornitura del servizio di ristorazione a ridotto impatto ambientale. La gara, ricadente nell’ambito della vigilanza collaborativa con l’ANAC, ha previsto il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con attribuzione di un massimo di 60 punti per l’offerta tecnica e di 40 punti per l’offerta economica. La Società Sirio s.r.l. ed il RTI Ladisa/Capital (di seguito Ladisa) hanno preso parte alla procedura di gara per il lotto n. 4, recante un importo a base di gara di € 34.297.535,25.
All’esito della valutazione, Ladisa è stata premiata con 83,96 punti complessivi (di cui 43,97 per l’offerta tecnica e 39,99 per l’offerta economica), seguita al secondo posto da Sirio. Indi, l’offerta della Ladisa è stata sottoposta a verifica di congruità facoltativa (ex art. 97 comma 6 d.lgs. 50/2016) relativamente a due elementi sospetti e, precisamente, il costo delle materie prime (derrate alimentari) e la manodopera.
Tale procedura, dopo articolato contraddittorio (tre richieste di integrazioni, altrettante giustifiche e l’audizione orale), si è definita negativamente con il verbale n. 59/2019 e la successiva determina di Soresa n. 171 del 09.04.2020 che ha disposto l’esclusione di Ladisa per incongruità dell’offerta.Con successiva determina n. 216 del 18.05.2020 è stata disposta l’aggiudicazione definitiva dell’appalto in favore di Sirio (seconda graduata).
Ladisa ha quindi proposto ricorso davanti al Tar Napoli contro il provvedimento di esclusione e la successiva aggiudicazione, deducendo presunti profili di invalidità procedimentali e sostanziali della verifica di anomalia. Le doglianze si sono concentrate su un asserito difetto di contraddittorio che avrebbe connotato il subprocedimento – nel corso del quale l’operatore economico non sarebbe stato posto nelle condizioni di compiutamente avvedersi delle criticità riscontrate dalla stazione appaltante – nonché sulla presunta erroneità del giudizio di complessiva insostenibilità della proposta.
Sirio si è costituita in giudizio rilevando, per un verso, l’infondatezza delle censure di Ladisa e, per altro verso, deducendo con ricorso incidentale ulteriori profili di radicale anomalia dell’offerta avversaria.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna il RTI ricorrente al pagamento in favore della Società Regionale per la Sanità S.p.A. e della Società Sirio S.r.l. delle spese di lite che liquida per ciascuna di esse in complessivi € 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori come per legge.