Il Consiglio di Stato respinge i ricorsi di Monte Barbaria Srl
Pubblicato il: 9/2/2021
Monte Barbaria Srl è stata assistita da Calegari, Creuso, Lago Studio Associato, Orfeo e Associati e Caporale, Carbone, Giuffrè e Associati, mentre il Comune di Valdobbiadene è stato affiancato dall’avvocato Luigi Garofalo, invece R5 è stato assistito da dagli avvocati Felice Vaccaro e Avilio Presutti.
Il Consiglio di Stato ha esaminato i ricorsi registrati in riunione al numero di registro generale 4539 del 2016, 4540 del 2016 e 4542 del 2016 proposti dalla società Monte Barbaria S.r.l., contro il Comune di Valdobbiadene e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nei confronti della società consortile “R5” a r.l., dell’associazione Radio Maria, della società C-Sphera S.r.l., della società E-Sphera S.r.l., della società O-Sphera S.r.l., della società P-Sphera S.r.l. e del Centro di Produzione S.p.a., per la riforma quanto al ricorso n. 4539 del 2016: sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, Sez. III, 20 gennaio 2016 n. 53, resa tra le parti; quanto al ricorso n. 4540 del 2016: della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, Sez. III, 20 gennaio 2016 n. 50, resa tra le parti; quanto al ricorso n. 4542 del 2016: della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, Sez. III, 20 gennaio 2016 n. 51, resa tra le parti.
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati e visti tutti gli atti della causa il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sugli appelli, come indicati in epigrafe: dispone la riunione dei ricorsi in appello nn. R.g. 4542/2016 e 4540/2016 al ricorso in appello n. R.g. 4539/2016; li respinge e, per l’effetto, conferma le sentenze del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, Sez. III, 20 gennaio 2016 nn. 50, 51 e 53 con le quali sono stati respinti i ricorsi proposti in primo grado; dichiara inammissibile il ricorso incidentale proposto dalla società consortile “R5”;
ed infine condanna la società Monte Barbaria S.r.l., in persona del rappresentante legale pro tempore a rifondere le spese del grado di appello in favore del Comune di Valdobbiadene, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e della società consortile “R5”, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, liquidandosi complessivamente le stesse nella misura di € 3.000 per ciascuna delle tre parti suindicate, oltre accessori come per legge; le spese del grado di appello compensate con riferimento alle altre parti in giudizio.