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La Corte si esprime a favore di CIPAG e dell'Agenzia delle Entrate nel ricorso proposto da Pasqui Davide


Pubblicato il: 2/20/2021

Pasqui Davide è stato rappresentato difeso dall'Avv.to Domenico Romito mentre la Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri liberi professionisti (CIPAG) è stata assistita dagli Avv.ti Harald Massimo Bonura e Giuseppe Mazzarella.

Con sentenza del 30.8.18, la Corte d'Appello di Firenze ha confermato la sentenza del 15.6.17 del Tribunale della stessa sede, che aveva rigettato l'opposizione del geom. Pasqui a cartella con la quale la Cassa aveva chiesto contributi sanzioni ed interessi per il periodo 2008-2012 durante i quali il contribuente aveva svolto attività di geometra senza essere iscritto alla cassa. 

In particolare, la corte territoriale, richiamata la previsione statutaria che prevede l'iscrizione alla cassa anche di coloro che esercitano la libera professione senza continuità ed esclusività, considerata l'iscrizione all'albo del ricorrente e l'attività professionale dallo stesso svolta, pur saltuariamente (non ritenendo d'ostacolo l'iscrizione ad altra forma di previdenza), ritenuta interrotta la prescrizione dei crediti, ha rigettato l'opposizione. Avverso tale sentenza ricorre il contribuente per due motivi, cui resiste con controricorso la Cassa. Le parti hanno depositato memorie.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento in favore del controriocorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3500 per competenze professionali ed Euro 200 per esborsi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge.