Notizie

MF - I ranking di Class Editori | Best of

Il Consiglio di Stato accoglie il ricorso di Arturo Berselli & C. s.p.a.


Pubblicato il: 10/1/2021

Arturo Berselli & C. s.p.a. è stata rappresentata nel contenzioso dagli avvocati Roberto Invernizzi e Giovanni Corbyons, Sirio s.r.l. dagli avvocati Alfonso Capotorto e Ciro Sito e Ditta Domenico Ventura s.r.l. dall'avvocato Riccardo Satta Flores.

La società Arturo Berselli & C. s.p.a. ha chiesto al Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna l’annullamento del bando di gara concernente “la conclusione di un Accordo quadro per l'affidamento del servizio per il vitto dei detenuti e internati e per il sopravvitto, se non gestito in forma diretta”, relativamente al lotto n. 11, unitamente al disciplinare di gara, al capitolato prestazionale, allo schema di accordo quadro ed agli ulteriori atti indicati nell’epigrafe del ricorso.Dopo aver ricordato che il precedente bando di gara del 2017 era stato annullato dai giudici amministrativi su impugnativa di diversi operatori del settore per la presenza di clausole impeditive di una consapevole e corretta elaborazione dell’offerta, causa la non rimuneratività del prezzo posto a base d’asta ed evidenziato che, a fronte del carattere unitario della nuova gara (per vitto e sopravvitto), era stato previsto che il secondo sarebbe stato assegnato solo in via eventuale e sulla base di un’autonoma e insindacabile scelta dell’amministrazione, ha lamentato l’illegittimità del nuovo bando alla stregua di una serie di motivi di censura, con i quali ha in sintesi dedotto l’impossibilità di formulare un’offerta seria, adeguata e ponderata a causa della separazione del vitto e del sopravvitto, che poteva essere attribuito all’aggiudicatario del primo servizio senza gara e su autonoma, discrezionale ed insindacabile scelta dell’amministrazione appaltante, nonché l’assoluta mancanza di dati certi sui quali poter prevedere i ricavi del servizio di sopravvitto, l’irragionevole distribuzione dei punteggi per la valutazione dell’offerta tecnica, anche con riferimento all’incertezza sull’applicabilità dei CAM di cui al d.m. Ambiente del 2 agosto 2020 e, quanto al servizio di sopravvitto, l’insufficienza delle referenze indicate per la selezione di un operatore economico qualificato. 

Con tre successivi atti per motivi aggiunti depositati il 31 agosto 2020, il 6 ottobre 2020 ed il 23 dicembre 2020 la ricorrente ha censurato i medesimi provvedimenti formulando nuove argomentazioni difensive sempre in ordine all’asserita illegittimità delle scelte adottate dall’Amministrazione nella disciplina di gara, basate su ulteriori atti acquisiti nelle more del giudizio (chiarimento emesso nella diversa gara laziale avente lo stesso oggetto in doc. 22, relazione che il Ministero della giustizia ha depositato nel corso del giudizio in doc. 28, documenti acquisiti nel quadro dell’impugnazione di altri lotti in doc. 38-43).Con un quarto atto per motivi aggiunti depositato in data 11 gennaio 2021 la ricorrente ha infine impugnato, per illegittimità derivata nonché per vizi propri, il decreto del 27 novembre 2020 n. 1121, col quale la stazione appaltante, all’esito della procedura, ha aggiudicato la gara a Sirio s.r.l. Costituitosi in giudizio, il Ministero della giustizia ha dedotto l’infondatezza dei motivi di gravame, chiedendo che fossero respinti. Si sono costituite in giudizio anche la ditta Domenico Ventura e la società Sirio, quest’ultima aggiudicataria della gara controversa, che per quanto di rispettivo interesse hanno chiesto il rigetto dell’appello.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, parzialmente lo accoglie come da motivazione e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il ricorso proposto in primo grado da Arturo Berselli & C. s.p.a. ed annulla gli atti ivi impugnati. Dichiara altresì l’inefficacia del contratto nelle more stipulato tra la stazione appaltante e la Ditta Domenici Ventura s.r.l.