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Il Consiglio di Stato dichiara il ricorso proposto da Intesa Sanpaolo inammissibile.


Pubblicato il: 9/20/2021

Nel procedimento Intesa Sanpaolo s.p.a è stata rappresentata dall’avvocato Giuseppe Franco Ferrari, mentre Saimet - Saeda Impiantistica Metalmeccanica s.r.l. è stato rappresentato dall’avvocato Massimo Lai.

La sentenza impugnata è stata resa sul ricorso numero di registro generale 11599 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da SA.I.MET. – Sarda impiantistica metalmeccanica s.r.l., contro il (Ministero dello sviluppo economico, l’Intesa Sanpaolo s.p.a., la Cassa depositi e prestiti s.p.a., l’Equitalia Centro s.p.a., la Provincia del Medio Campidano e la Provincia di Cagliari)

In particolare Intesa Sanpaolo s.p.a. dovrà evidenziare quale sia il suo interesse ad appellare la sentenza con la quale è stato annullato un decreto del Ministero dello sviluppo economico, che (tra l’altro) si è costituito in giudizio con atto protocollato in ricezione dalla Segreteria del Consiglio di Stato in data 27 gennaio 2017, n. 4868 per resistere al ricorso, così confermando (sia pure per implicito) la volontà di non proporre appello avverso la suddetta sentenza.

La Banca è intervenuta nel giudizio di prime cure a difendere la correttezza della propria condotta e delle risultanze istruttorie indicate nella relazione sullo stato finale del programma di investimento, atto presupposto al provvedimento di revoca delle agevolazioni adottato dal Ministero ed insieme a quest’ultimo oggetto di contestazione da parte della società SA.I.MET.
L’interesse a proporre l’odierno gravame per l’appellante deriva dunque dalle statuizioni del giudice di primo grado critiche rispetto ai rilievi effettuati e alle valutazioni rese da Intesa Sanpaolo nel corso dell’attività istruttoria, che hanno condotto – come si desume agevolmente dalla motivazione della gravata sentenza – alla decisione di annullare il provvedimento ministeriale di revoca delle agevolazioni. In altre parole, il Giudice a quo, accogliendo le censure formulate in primo grado dalla SA.I.MET., ha messo in discussione la situazione di fatto e di diritto rappresentata da Intesa Sanpaolo, stigmatizzando la condotta del Soggetto Istruttore con statuizioni suscettibili di passare in giudicato, idonee in quanto tali ad arrecare un pregiudizio sostanziale all’odierna appellante.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.