Il Consiglio di Stato accoglie l'appello principale della Provincia di Savona e gli appelli incidentali della Regione Liguria, del Comune di Cairo Montenotte e dell’A.R.P.A.L. e rigetta quello di Italiana Coke S.r.l.
Pubblicato il: 3/1/2021
Nel procedimento la Provincia di Savona è stata rappresentata dall’avv. Mariano Protto. Italiana Coke S.r.l. è stata rappresentata dagli avv.ti Paolo Gaggero e Vanessa Perdelli. La Regione Liguria è stata rappresentata dagli avv.ti Aurelio Domenico Masuelli e Andrea Bozzini. Il Comune di Cairo Montenotte è stato rappresentato dall’avv. Giovanni Corbyons. A.R.P.A.L. - Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure è stata rappresentata difesa dall’avv. Piera Sommovigo.
La società Italiana Coke S.r.l., con sede in Genova, dal 2016 in concordato preventivo in regime di continuità aziendale, gestisce un impianto autonomo di produzione di coke (ossia non integrato in un impianto siderurgico), realizzato sin dal 1936 nel territorio del comune di Cairo Montenotte, Frazione San Giuseppe - Via Stalingrado n. 25, composto di cinque batterie di forni, che ha conseguito autorizzazione integrata ambientale (a.i.a.) rilasciata con decreto dirigenziale
provinciale n. 236 del 15 gennaio 2010.
A seguito della pubblicazione, nella G.U.U.E. 8 marzo 2012, n. L 70, della decisione di esecuzione della Commissione europea n. 2012/135/UE del 28 febbraio 2012 (recante le “conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di ferro e acciaio ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali”), con determinazione dirigenziale provinciale n. 2014/84392 del 25 novembre 2014, è stato avviato il procedimento per il riesame e rinnovo della predetta autorizzazione, ai fini dell’adeguamento alle BAT (best available techniques), secondo quanto prescritto dall’art. 28 octies comma 3 del d.lgs. 3 aprile 2006, n.152 (recante “Norme in materia ambientale”), anche evidenziando che l’A.R.P.A.L. (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure) con recente relazione aveva riscontrato criticità con riferimento alla qualità dell’aria nel Comune di Cairo Montenotte.
Italiana Coke S.r.l. ha quindi presentato in data 22 maggio 2015 istanza di riesame e rinnovo dell’a.i.a., corredata di allegati, che dopo lo svolgimento di alcune riunioni di conferenza di servizi in sede istruttoria -e superata la questione relativa all’assoggettabilità a procedura di screening ai fini V.I.A., esclusa dalla Regione Liguria con nota PG/2018/196019 del 10 luglio 2018-, nonché di riunioni di apposito tavolo tecnico, è stata esaminata dalla conferenza di servizi in sede decisoria, avviata il 5 dicembre 2018 e conclusasi il 19 dicembre 2018.
Con ricorso in primo grado n.r. 400/2019, Italiana Coke S.r.l. ha impugnato il verbale della conferenza di servizi del 19 dicembre 2018, nonché il piano di adeguamento e prescrizioni, indicato come allegato n. 7 “al supplemento di istruttoria per il riesame AIA Italiana Coke”, di cui alla nota provinciale n. 19803 di prot. del 4 aprile 2019 (di comunicazione anche del verbale), la nota dirigenziale comunale n. 29246 di prot. del 19 dicembre 2018, e in quanto utile le relazioni dell’A.R.P.A.L. n. 31352 in data 26 novembre 2015 e prot. n. 31508 in data 23 ottobre 2018.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello principale n.r. 3482del 2020 e sugli appelli incidentali
connessi, così provvede: accoglie l’appello principale della Provincia di Savona e gli appelli incidentali successivi della Regione Liguria, del Comune di Cairo Montenotte e dell’A.R.P.A.L.; rigetta l’appello incidentale di Italiana Coke S.r.l.; per l’effetto, in riforma della sentenza del T.A.R. per la Liguria, Sez. 1^, n. 18 del 13 gennaio 2020, dichiara inammissibile il ricorso proposto in primo grado e rigetta i motivi aggiunti al ricorso in primo grado; condanna Italiana Coke S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della Provincia di Savona, della Regione Liguria, del Comune di Cairo Montenotte e di A.R.P.A.L., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in € 5.000,00 (cinquemila/00) per ciascuna delle anzidette parti processuali, oltre accessori di legge (I.V.A., C.P.A. e 15% a titolo di rimborso di spese generali).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.